Ordinanza n. 454/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 57Accertamento imposte sui redditi
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 43Legge fallimentare
usata come parametro
citata
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
- art. 20legge 4/1929
- art. 13d.l. 429/1982
- art. 2d.l. 916/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo
comma e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi") degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art.
43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa") promosso con ordinanza emessa il
16 marzo 1987 dalla Corte di Appello di Firenze, iscritta al n. 254
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa
il 16 marzo 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16
marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo
della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento
dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del
fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo";
Considerato che - come pure il giudice a quo espone in ordinanza -
questa Corte, con ordinanze n. 95 e n. 116 del 1983, ha dichiarato
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale delle stesse disposizioni, sollevate sotto identico
profilo, sulla scorta del rilievo che, essendo stata con sentenza n.
88 del 1982 dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 60
e 21, terzo comma, legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui
prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa
sovrimposta, divenuto definito in via amministrativa, faccia stato
nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle
leggi tributarie in materia di imposte dirette", le norme denunciate,
non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate e
censurate dai giudici a quibus;
che appare del tutto immotivato l'assunto del giudice a quo,
circa "l'immanente rilevanza" della sollevata questione di
legittimità costituzionale all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4,
"letto anche alla luce dell'art. 13, decreto legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
ma sostituito dall'art. 2, decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916,
convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (con cui si dispone
che per le vecchie fattispecie incriminatrici abrogate 'continuano ad
applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31
dicembre 1982' per i reati commessi prima della data ora
menzionata)"; difatti, in virtù della intervenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, legge
n. 4 del 1929, di cui alla citata sentenza n. 88 del 1982,
l'accertamento - divenuto definitivo in via amministrativa nei
confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 56, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, soggetto alla cognizione del giudice a quo -
non fa stato nel relativo procedimento penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso
tributario") e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte
d'appello di Firenze con ordinanza n. 254 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte