Ordinanza n. 454/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA) promosso
con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trapani sul ricorso proposto dalla Banca Sicula s.p.a.
contro l'Ufficio IVA di Trapani iscritta al n. 60 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 6 giugno 1994, la Commissione
tributaria di primo grado di Trapani ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'IVA), che punisce "chi omette le
annotazioni prescritte negli artt. 23 e 24, in relazione ad
operazioni imponibili" (le annotazioni, cioè, di fatture emesse e
corrispettivi incassati) "con la pena pecuniaria in misura da due a
quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse";
che la riferita denuncia si fonda sostanzialmente sul rilievo
che la disposizione indicata "non distingue tra i soggetti che non
hanno versato l'imposta dovuta e quelli che (come nella specie)
l'hanno invece versata e che, quindi, non hanno perseguito alcun
disegno evasivo";
che, ciò, appunto, comporterebbe la violazione, per un verso,
del precetto dell'eguaglianza per l'irragionevole identità del
trattamento sanzionatorio così riservato a violazioni sostanziali e
violazioni soltanto formali, e, nel contempo, il contrasto con l'art.
76 della Costituzione in relazione ai criteri direttivi posti
dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge delega 9 ottobre
1971, n. 825, secondo cui le norme da emanare per la prevenzione e
repressione dell'evasione avrebbero dovuto perseguire la migliore
commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni;
Considerato che la questione, così sollevata, è manifestamente
infondata sotto ogni aspetto;
che la prospettazione del giudice a quo è infatti viziata in
radice dalla erroneità della premessa (posta a base di entrambe le
ipotizzate violazioni) della supposta irrilevanza, nella fattispecie,
dell'assolvimento dell'imposta e della conseguente sussistenza o meno
di un danno all'erario;
che, viceversa, proprio a tale circostanza l'art. 49 - che fa
sistema con il precedente art. 42 del d.P.R. n. 633 del 1972 -
attribuisce espresso rilievo "per la determinazione della misura
della pena pecuniaria", così consentendo di conformare, nel quadro
della pena edittale, l'entità della sanzione alla gravità del
fatto;
che, ciò, all'evidenza, esclude sia l'ipotizzata violazione
dell'art. 3, sia quella dell'art. 76 della Costituzione, sotto il
profilo dell'assolvimento dei riferiti criteri della delega in tema
di commisurazione della sanzione alla effettiva entità del fatto; e
ciò a prescindere dall'ulteriore pur decisiva considerazione che
rientra nella discrezionalità del legislatore tributario configurare
anche infrazioni di pericolo, anticipando la sanzione a comportamenti
omissivi di condotte ritenute - come nella specie - strumentali
all'obiettivo di facilitare la rilevazione dell'imponibile ed a
quello ulteriore di "prevenire" l'evasione fiscale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'IVA), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte