Ordinanza n. 455/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1578/1933
- art. 82legge 36/1934
usata come parametro
citata
- art. 82r.d. 37/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio
d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27
novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore), promossi con quattro ordinanze emesse il 30
luglio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste,
rispettivamente iscritte ai nn. 608, 609, 610 e 611 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione della Banca di credito cooperativo del
Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi l'avvocato Augusto Fantozzi per la Banca di credito
cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka
Zadruga z om.zav e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trieste, con
quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 30 luglio 1997, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
(Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,
n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore);
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate
imporrebbero agli avvocati di esercitare il loro mandato, nei giudizi
dinanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del
distretto di Corte d'appello di appartenenza, unitamente ad altro
legale abilitato all'attività procuratoria nel luogo del giudizio;
che, alla stregua di siffatta interpretazione, gli avvocati
verrebbero sottoposti, nel processo tributario, ad oneri aggiuntivi e
maggiori di quelli riferibili a tutti gli altri difensori la cui
attività sarebbe priva di qualsiasi limitazione di ordine
territoriale, risultando, in tal modo, violati il principio di
eguaglianza ed il diritto di difesa del contribuente;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
vengano dichiarate inammissibili in quanto nei giudizi a quibus i
contribuenti risultano assistiti anche da due dottori commercialisti
i quali, come sostenuto dallo stesso rimettente, non sarebbero
soggetti alle limitazioni imposte agli avvocati;
che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sarebbero
comunque infondate nel merito, in quanto nel processo tributario
l'elezione di domicilio potrebbe essere fatta in qualunque luogo sito
nel territorio dello Stato, mentre la dichiarazione di residenza non
dovrebbe indicare necessariamente un comune sito nel territorio del
giudice adito;
che, pertanto, secondo quanto ritenuto dall'Avvocatura, la norma
di cui all'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sarebbe
inapplicabile al processo tributario con conseguente parità di
trattamento di tutte le categorie professionali abilitate
all'assistenza tecnica in tale processo;
che nel giudizio iscritto nel registro ordinanze n. 608 del 1998
si è costituita la parte privata, Banca di credito cooperativo del
Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav
(quale incorporante della Cassa rurale ed artigiana di Opicina s.c.
a r. ill., nonché della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina s.c.
a r. ill.), la quale ha concluso per l'inammissibilità o
l'infondatezza delle questioni, ribadendo e sviluppando le
considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che i quattro giudizi, prospettando questioni
identiche, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che le ordinanze di rimessione si limitano ad affermare
apoditticamente la rilevanza delle questioni, senza fornire alcuna
motivazione al riguardo;
che, inoltre, come risulta dalle stesse ordinanze, i ricorrenti
sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due
dottori commercialisti per i quali non vige - per stessa ammissione
del rimettente - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento
della attività difensiva e che, pertanto, le questioni relative agli
avvocati sono, comunque, prive di qualsiasi rilevanza nei giudizi a
quibus;
che, dunque, le questioni devono essere dichiarate, sotto un
duplice e concorrente profilo, manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
(Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,
n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte