Ordinanza n. 456/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 699Codice penale
- art. 15legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 699 del
codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967,
n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14
ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del
d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in
materia di tasse sulle conces
sioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con
ordinanze emesse il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Teano e il 5
gennaio 1984 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente al
n. 164 del registro ordinanze 1983 e al n. 243 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252
dell'anno 1983 e n. 218 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Teano, con ordinanza del 28 gennaio
1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, il combinato disposto degli artt. 699 del codice
penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20
marzo 1953, n. 112, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto
assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione
amministrativa, equiparandolo al porto d'armi abusivo, il fatto di chi
porta un fucile ad uso di caccia per il quale abbia conseguito
regolare licenza di porto d'armi, senza, però, aver provveduto al
pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni
successivi a quello del rilascio;
e che un'analoga questione ha sollevato anche il Pretore di
Spilimbergo, con ordinanza del 5 gennaio 1984, denunciando il
combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma,
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15
della legge 14 ottobre 1974, n. 497;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni sostanzialmente
identiche, vanno riuniti;
che analoghe questioni sono state già decise nel senso della
manifesta infondatezza con ordinanza n. 158 del 1986, senza che i
giudici a quibus adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati
dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice
penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895
(Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre
1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20
marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di
tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative),
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Teano con ordinanza del 28 gennaio 1983;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice
penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895
(Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto
dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro
la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Spilimbergo con ordinanza del 5 gennaio
1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte