Ordinanza n. 456/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale)
promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di
Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23
febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) -
nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in
caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni
personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di
guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa
dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano
state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale -
sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena
accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento
per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla
circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura
lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento,
tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di
lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da
sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di
fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il
danno alla parte offesa nonché dalle richieste della parte offesa
stessa;
Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo
della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre
anni e revoca nei casi di particolare gravità) previsto dalla
disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare
la misura della sanzione alle particolarità delle concrete
fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non
trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle
norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte