Ordinanza n. 456/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 22legge 394/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 della
legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18
(Ordinamento dei parchi naturali), e 8, comma 1, della legge della
Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia),
come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di
Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale
9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio della caccia"), promosso con ordinanza
emessa il 4 dicembre 1999 dal tribunale di Trento, sezione distaccata
di Cles, nel procedimento penale a carico di Valentini Romano ed
altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A.
nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles -
con ordinanza del 4 dicembre 1999, emessa nel giudizio di opposizione
proposto da due imputati avverso il decreto penale con il quale gli
stessi venivano condannati per violazione degli artt. 13, 21 e 30
della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18
(Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge
della stessa provincia 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia),
come modificato dall'art. 5 della successiva legge provinciale
26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre
1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia"), "nella parte in cui consentono
l'esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali
provinciali", per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;
che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il
giudice a quo osserva che, applicando le disposizioni censurate, la
condotta degli imputati, considerata nella sua materialità, non
costituirebbe reato, mentre, nell'ipotesi in cui venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, che
consentono, nella Provincia autonoma di Trento, una condotta
penalmente sanzionata dalla legge statale, difetterebbe, in capo alle
persone sottoposte a giudizio, l'elemento psicologico del reato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice
rimettente osserva che le denunciate disposizioni si pongono in
contrasto, anzitutto, con l'art. 25 della Costituzione, sottraendo al
regime sanzionatorio penale condotte che - in base alle leggi statali
e, segnatamente, agli artt. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) nonché 21 e 30 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - costituiscono
reato;
che, ad avviso del rimettente, sarebbe in pari tempo leso
l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'ingiustificata disparità
di trattamento tra i cittadini, i quali, per una medesima condotta,
sono assoggettati a sanzione penale in tutto il territorio dello
Stato, compreso il territorio della Provincia autonoma di Trento
destinato a parco nazionale, mentre non lo sono nel territorio della
stessa provincia destinato a parco provinciale;
che è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di
Trento, concludendo per l'infondatezza e per l'inammissibilità della
questione;
che è intervenuta, altresì, l'associazione PAN E.P.P.A.A.
(Ente provinciale protezione animali e ambiente), che ha concluso per
la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni
denunciate.
Considerato che, preliminarmente, va dichiarata
l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione PAN
E.P.P.A.A., in quanto titolare di un generico interesse di fatto a
vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare
l'intervento stesso, il quale, come la Corte ha già avuto occasione
di affermare, deve basarsi sulla configurabilità di una situazione
individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di
costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una
posizione giuridica propria della parte intervenuta (vedi ordinanza
n. 129 del 1998 e sentenza n. 421 del 1995);
che, sempre in via preliminare, occorre considerare che la
seconda delle censurate disposizioni - e cioè l'art. 8, comma 1,
della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato
dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 - ha subito
una successiva modifica, non considerata dal rimettente, e cioè
quella ad essa apportata dall'art. 30 della legge provinciale
12 settembre 1994, n. 4 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e
la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre
disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento
del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia
autonoma di Trento);
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i
motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora,
anteriormente alla proposizione della stessa, la norma censurata sia
stata abrogata o modificata (ex plurimis, ordinanze n. 216 del 2000;
n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999);
che il giudice a quo non ha assolto siffatto onere, in quanto
l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna valutazione in ordine
all'influenza sul giudizio principale della legge sopravvenuta
(ancorché anteriore al suo provvedimento), sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia
autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come
modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento
26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre
1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia"), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Trento, sezione
distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte