Ordinanza n. 457/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 684 del
codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale
di Genova, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 giugno
1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 21, primo comma, della
Costituzione, l'illegittimità degli artt. 684 del codice penale e
164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, "nella parte
in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di
atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non
stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di
giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi" e
"nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il
mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che la prima questione risulta già decisa dalla Corte
con sentenza n. 18 del 1966, la quale ha definito "rafforzata" la
"tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa, nel senso
che il divieto di pubblicazione è totale (pubblicazione fatta da
chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni né esoneri, né
distinzioni fra atti e atti", ciò sia "in considerazione della
importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la
serenità e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella
fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che,
sotto differenti vesti, partecipano al processo";
e che l'ordinanza di rimessione non adduce sostanzialmente
argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione, richiedendo l'apprestamento di
un'apposita norma, implicherebbe scelte discrezionali rientranti
nella competenza esclusiva del legislatore (v., analogamente,
sentenze n. 230 del 1987, n. 80 del 1987, n. 48 del 1987, n.109 del
1986, n. 39 del 1986);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma,
n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova
con ordinanza del 9 giugno 1983;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164,
primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte