Ordinanza n. 457/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice
di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi
con n. 2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei
procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo e
tra S.r.l. Corriere dei fiori e Comune di Sanremo, iscritte
rispettivamente ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo
1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di
Sanremo (R.O. n. 347 del 1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e
Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura
civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono
dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il
procedimento di riscossione coattiva fiscale;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del
privato contro gli atti della pubblica amministrazione e per la
disparità di trattamento che si verificherebbe tra titolari di
diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
peraltro già decisa con numerose ordinanze dalla Corte
costituzionale;
Considerato che i due giudizi possono riunirsi per essere decisi
con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione;
che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sent.
n. 63 del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986;
427 e 550 del 1987; 916 del 1988);
che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24, 113
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sanremo con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte