Ordinanza n. 457/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 38legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero
cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo 1995 dal
pretore di Potenza rispettivamente iscritte ai nn. 330, 362, 363,
364, 365, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 1995 e pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico
contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tra
il 10 febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79,
3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
nella parte in cui, richiamando, per le opere abusive indicate al
primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prevede
l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38,
secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e dispone la
sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo
comma, e 44 della stessa legge n. 47;
che, ad avviso del remittente, la disposizione impugnata
introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il
cosiddetto condono edilizio, senza il rispetto dalla rigorosa
procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79
della Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale
6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilità;
che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti di clemenza
deriverebbe un indebolimento della funzione di prevenzione generale
della comminatoria della pena, in violazione dell'art. 27, terzo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 362 del
1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che le questioni sollevate sono già state dichiarate non
fondate con la sentenza n. 427 del 1995;
che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che
possano giustificare una diversa decisione, le questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte