Ordinanza n. 457/2000
Altra decisione · depositata il 02/11/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 31legge 448/1998
- art. 17legge 127/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e
2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Prato, sul ricorso proposto
dall'ENEL S.p.a. contro il comune di Prato, iscritta al n. 206 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20,1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 (pervenuta
alla Corte il 12 aprile 2000), la Commissione tributaria provinciale
di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale), per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri
1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale);
che il giudizio a quo è stato promosso dall'ENEL S.p.a.,
Compartimento di Firenze, con ricorso avverso l'avviso di
accertamento emesso dalla AGIAP (concessionaria del servizio
accertamento e riscossione del comune di Prato per la tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche), con il quale veniva
determinato, per l'anno 1995, il tributo relativo all'occupazione di
spazi "facenti parte di strade pubbliche di 2ª e 3ª categoria";
che il rimettente osserva, in punto di non manifesta
infondatezza, che la legge delega n. 421 del 1992, all'art. 4, comma
4, lettera b), numeri 1 e 2, "aveva indicato al Governo, fra l'altro,
i seguenti principi e criteri direttivi ai fini della revisione ed
armonizzazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1) la rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata
rispondenza al beneficio economico ritraibile; il divieto delle
variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, oltre il 50%
delle misure massime di tassazione vigente;
2) l'introduzione di forme di determinazione forfetaria della
tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
che, tanto premesso, il giudice a quo, nel ritenere che i
criteri dettati al numero 1, "in quanto di carattere generale e non
specificamente derogati da quelli di cui al numero 2", debbano essere
applicati anche "per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
con linee elettriche", sostiene che il legislatore delegato "non
sembra essersi attenuto ai principi" stabiliti nella legge di delega,
sia perché non ha tenuto conto, nello stabilire la misura della
tassa, del beneficio economico ritraibile dal concessionario dello
spazio ed area pubblici, "sia perché è stato sicuramente superato
... il limite indicato nell'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1,
della legge n. 421 del 1992".
Considerato che successivamente all'ordinanza in epigrafe è
entrato in vigore l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, con il quale il legislatore, intervenendo nella materia
oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente, ha
previsto, segnatamente, che i comuni e le province possano, "per i
rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria deliberazione,
"anche con effetto retroattivo", le agevolazioni contemplate
dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "nonché
determinare criteri e modalità di definizione agevolata";
che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte
(ordinanze n. 120 e n. 290 del 1999; n. 148 del 2000) in occasione di
analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47
del decreto legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce
del menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma
che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non
conclusi, la restituzione degli atti al giudice a quo affinché
valuti la persistente rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
provinciale di Prato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte