Ordinanza n. 458/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2942 e 2952
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1979
dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel procedimento civile vertente
tra Carmignola Francesco e la S.p.A. Assicurazioni Ausonia, iscritta
al n. 93 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2952 Cod. civ., per la parte in cui
stabilisce la durata del termine di prescrizione, in relazione
all'art. 2947 Cod. civ., e dell'art. 2942 Cod. civ., in quanto, in
relazione alle fattispecie dei diritti derivanti dal contratto di
assicurazione contro gli infortuni, non contempla l'impossibilità
fisica e psichica conseguente all'infortunio medesimo quale causa di
sospensione del termine di prescrizione;
Considerato che gli articoli 2952 e 2947 cod. civ. disciplinano
ipotesi tra di loro molto diverse, in quanto l'art. 2952 Cod. civ.
attiene ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto
illecito e, comunque, ha come soggetti da un canto il creditore e
dall'altro un terzo estraneo all'eventuale fatto illecito mentre
l'art. 2947 Cod. civ. attiene sempre ad un'obbligazione da fatto
illecito ed il relativo rapporto obbligatorio corre tra il creditore
e l'autore dell'illecito;
che, pertanto, le situazioni di cui agli artt. 2952 e 2947 Cod.
civ. possono essere diversamente disciplinate senza violare l'art. 3
Cost.;
che la diversa disciplina non è manifestamente irrazionale per
le ragioni innanzi indicate;
che, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2942
Cod. civ., l'istituto della prescrizione, previsto per fini di
certezza del diritto, conduce a ritenere tassative le cause di
sospensione previste dalla legge;
che, peraltro, il diritto vivente si è limitato a prendere in
considerazione, in via del tutto eccezionale, solo cause
d'impossibilità giuridica e mai di mero fatto;
che, per quanto concerne l'assunta violazione dell'art. 24
Cost., la prescrizione, come regolata dalle disposizioni impugnate,
si rivela essere di natura certamente sostanziale e, pertanto, non
può sussistere violazione del diritto alla difesa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2952 e 2942 Cod. civ., sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'Appello di
L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte