Ordinanza n. 458/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 71legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
- art. 26legge 8/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge
22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal
Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 4
marzo 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) nella parte in cui non è prevista una diminuzione
di pena anche per chi procura modiche quantità di sostanze
stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi mentre la
diminuzione di pena è prevista per chi illecitamente detiene,
trasporta, offre, acquista, vende, pone in vendita, distribuisce o
cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di
sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi,
sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale
disparità di trattamento tra condotte sostanzialmente uguali quanto
alla pericolosità sociale e sotto il profilo della diminuita
possibilità di esercizio del diritto di difesa per chi pone in
essere la prima condotta;
Considerato che dalla stessa ordinanza di rimessione espressamente
risulta che l'imputato acquistò con denaro proprio e poi cedette a
terzi la sostanza stupefacente e che, pertanto, quindi egli comunque
realizzò almeno il comportamento tipico dell'acquisto previsto
dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
che l'art. 71 della stessa legge (applicabile solo "fuori delle
ipotesi previste dagli artt. 72 e 80") è norma sussidiaria rispetto
al successivo art. 72, il quale ha quindi carattere di norma
principale, applicabile in via primaria;
che nella specie è pertanto evidente che va applicato l'art. 72
cit., trattandosi, come lo stesso giudice a quo assume, di
comportamento previsto da tale disposizione;
che, di conseguenza, ogni questione sui rapporti fra la
struttura dei comportamenti previsti dagli artt.71 e 72 cit., è
manifestamente irrilevante ai fini della decisione di specie;
che la sollevata questione di legittimità costituzionale va
perciò dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 8, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre
1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 marzo 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte