Ordinanza n. 458/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 791/1981
- art. 6legge 54/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (recte: art. 6, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in
materia previdenziale", convertito, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1982, n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre
1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Giordano Raffaele e l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di
Napoli, iscritta al n. 250 del registro ordinanze del 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Giordano Raffaele nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento
tra Giordano Raffaele e Azienda Consortile Trasporti Pubblici di
Napoli, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di età, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989
(R.O. n. 250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, il quale
prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle
gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
"possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al
compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età", nella parte in
cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma
non è applicabile agli autoferrotranvieri;
che, secondo il giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, per la disparità di trattamento che
ingiustificatamente si verifica tra la categoria di lavoratori in
esame e gli altri dipendenti privati, ai quali la disposizione
censurata si applica;
che la parte privata costituita nel giudizio e l'Avvocatura
Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della
questione.
Considerato che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990,
è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte
in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e,
quindi, è stata espunta dall'ordinamento;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in
quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
226 del 1990, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli
autoferrotranvieri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte