Ordinanza n. 458/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 374/1991
- art. 43legge 374/1991
- art. 44legge 374/1991
- art. 47legge 374/1991
- art. 1legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 24legge 374/1991
- art. 25legge 374/1991
- art. 12d.lgs. 50/1992
- art. 43d.lgs. 50/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 39, 43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace) e della stessa legge nella sua
interezza, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal
giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere S.r.l. iscritta al n. 232 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 15 dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, nel quale era stata sollevata una eccezione
pregiudiziale, la cui cognizione apparteneva alla competenza
territoriale inderogabile di un giudice diverso da quello della
opposizione, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza emessa
il 16 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e
alla VII disposizione transitoria della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39,
43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), nella parte in cui ha soppresso il giudice
conciliatore, privando i cittadini dell'unico giudice funzionalmente
competente per la tutela di un loro specifico diritto e sottraendo i
relativi giudizi al giudice naturale precostituito per legge, ed ha
sollevato inoltre, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo
comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria
e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, per conseguenza,
dell'intero testo della predetta legge, la quale ha istituito un
ufficio giudiziario costituito solo da magistrati onorari, che non
essendo regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e non
essendo nominati per concorso, devono ritenersi giudici speciali;
che, ad avviso del giudice a quo, la competenza per territorio in
ordine alla causa pregiudiziale dovrebbe appartenere al giudice di
pace di Reggio Emilia, nella cui circoscrizione è compreso il comune
di residenza del consumatore, ex art. 12 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, ma a tale conclusione, secondo il rimettente, è
di ostacolo l'art. 43 della legge n. 374 del 1991, a norma del quale
sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le
norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi
organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del
giudice di pace;
che, pertanto, secondo la ricostruzione del rimettente, la
competenza sulla questione pregiudiziale è del giudice conciliatore
di Gattatico, il cui ufficio tuttavia è stato soppresso, con la
conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale
impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con evidente
lesione del diritto di difesa;
che essendo esclusa la possibilità di nominare un conciliatore
ad hoc, stante l'abrogazione di tutte le norme relative alla nomina
di tale organo, e non potendosi affermare la competenza del giudice
di pace, poiché ciò avverrebbe in violazione del citato art. 43
della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 25 della Costituzione, si
delineano, a parere del rimettente, plurimi profili di illegittimità
costituzionale della legge n. 374 del 1991;
che, inoltre, senza che sia stata emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario, è stato istituito il giudice di pace,
il quale - non essendo un magistrato ordinario istituito e regolato
dalle norme sull'ordinamento giudiziario - deve considerarsi un
giudice speciale nominato senza concorso, in violazione degli artt.
102 e 106 della Costituzione e, più in generale, di tutte le norme
della Sezione I del Titolo IV della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il
quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondate le
questioni sollevate dal giudice conciliatore di Milano.
Considerato che, con riguardo alla prima delle due questioni
sollevate, il rimettente si duole della soppressione dell'ufficio del
giudice conciliatore, che priverebbe i cittadini dell'unico giudice
funzionalmente competente per la tutela di un loro specifico diritto,
così presupponendo che la competenza a decidere della eccezione
pregiudiziale appartenga ancora al conciliatore;
che peraltro la seconda questione, relativa alla istituzione del
giudice di pace in violazione dei principi contenuti nella Sezione I
del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sembra
postulare invece la competenza del giudice di pace, di cui si lamenta
appunto la illegittima istituzione;
che le questioni risultano prospettate in termini ambigui,
perplessi e comunque contraddittori, in quanto lo stesso giudice a
quo mostra una evidente incertezza in ordine alla individuazione del
giudice competente a conoscere della eccezione pregiudiziale e,
quindi, delle norme applicabili alla fattispecie;
che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39,
43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e,
per conseguenza, dell'intero testo della predetta legge, sollevate,
in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII
disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e
secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione
transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della
Parte Seconda della Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte