Ordinanza n. 458/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 11Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998 dal
tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Recupero
Giuseppe e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al
n. 129 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso della fase di delibazione
dell'ammissibilità di una domanda proposta da un magistrato contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento
dei danni cagionatigli dall'adozione nei suoi confronti, da parte del
pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Reggio Calabria, di un provvedimento di custodia
cautelare, asseritamente illegittimo - il tribunale di Messina, con
ordinanza emessa il 28 ottobre 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), "nella parte in cui non esclude la competenza del
tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più
vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale
apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per
attribuirla al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello
dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il
magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del
fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato
che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato
come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad
operare al momento della proposizione della domanda";
che, a giudizio del rimettente - dovendosi ravvisare la ratio
della deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale dettata
dalla disposizione impugnata nella necessità di evitare turbative
alla serenità ed imparzialità del giudicante chiamato a decidere
nei confronti di un magistrato operante nel suo stesso ufficio o
nello stesso distretto di appartenenza -, la denunciata norma si pone
in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non
prevede analogo e speculare spostamento della competenza territoriale
quando l'attore sia a sua volta un magistrato che (come nella
fattispecie), sia al momento del fatto, sia all'atto della
proposizione della domanda risarcitoria, svolgeva la sua attività
nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a
decidere in merito alla stessa;
che infatti, secondo il rimettente, il
"magistrato-danneggiante" viene a trovarsi, rispetto al suo
contraddittore, in una posizione deteriore, non mitigata dalla
circostanza dell'essere l'azione formalmente esperita nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo la relativa
decisione comunque idonea ad incidere nei suoi confronti tanto sotto
il profilo economico quanto sotto quello disciplinare, morale e
professionale;
che da ciò deriverebbe appunto - come reso evidente dalla
comparazione della fattispecie in esame con quella dell'art. 11 cod.
proc. pen., dove è previsto l'obbligatorio spostamento della
competenza territoriale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia
soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli
assuma la veste di parte lesa dal reato - la violazione del diritto
di difesa del magistrato danneggiante e, insieme, del principio di
uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento di situazioni
sostanzialmente analoghe;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno
incidente di costituzionalità, questa Corte - con sentenza n. 301
del 1999 - ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra
questione, sollevata dallo stesso rimettente, a questa
sostanzialmente identica, fatta eccezione per la sola circostanza che
nel presente giudizio a quo il magistrato attore esercitava le sue
funzioni nel medesimo distretto del tribunale sia al momento del
fatto, sia anche all'atto della proposizione della domanda
risarcitoria;
che, in questa sede, deve ulteriormente sottolinearsi come,
nel prospettare la questione, il tribunale non abbia adeguatamente
tenuto conto della peculiarità del giudizio ex lege n. 117 del 1988,
che è volto all'accertamento dell'esistenza o non di un'obbligazione
di danni a carico dello Stato, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, unica parte convenuta (in senso sostanziale e
formale) nel giudizio stesso; e che dunque, proprio in ragione di
tale peculiarità, è erroneo porre sullo stesso piano e tra loro
rapportare la figura dell'attore e quella del magistrato al cui
comportamento, atto o provvedimento, si faccia risalire l'asserita
responsabilità dei richiesti danni;
che, non sussistendo i presupposti per la comparabilità
delle situazioni all'interno di codesto autonomo sistema processuale
- la cui ratio si fonda, per precisa ed incensurabile scelta di
politica legislativa, sull'esigenza di evitare un contenzioso diretto
tra il danneggiato e l'organo giurisdizionale cui si faccia risalire
l'asserita responsabilità civile -, non è ravvisabile il vulnus al
principio di uguaglianza in correlazione al diritto di difesa,
prospettato sotto lo specifico profilo di cui sopra;
che, inoltre, sotto un più ampio profilo, va ribadito come -
con riguardo al bilanciamento degli opposti valori e interessi in
materia - la netta differenza strutturale e funzionale tra processo
civile e processo penale porti ad escludere che la regola derogatoria
della competenza di cui al richiamato art. 11 cod. proc. pen. sia da
assumere necessariamente a criterio generale (ordinanza n. 462 del
1997); e come il solo legislatore possa, nell'esercizio del suo
potere discrezionale, stabilire quando ricorra quell'identità di
ratio che imponga l'estensione del criterio di cui a tale articolo, e
quando invece ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia
realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio
appropriato alla specifica materia (sentenza n. 51 del 1998);
che tali considerazioni valgono evidentemente anche a
proposito della regola derogatoria di cui alla denunciata norma,
giacché la scelta di regolamentare la relazione tra la qualità
dell'attore, di magistrato esercente le funzioni nel distretto, e
l'ufficio giudiziario del distretto medesimo, chiamato a decidere
sulla sua domanda, ricade - allo stesso modo che con riguardo alle
cause civili aventi qualunque altro oggetto - nella sfera riservata
al legislatore, il quale può ritenere sufficienti ad assicurare
l'imparzialità del giudicante le norme sull'astensione e la
ricusazione, ovvero scegliere di ampliare la portata della necessaria
garanzia in materia con l'introduzione di ulteriori norme
derogatorie;
che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità
il successivo intervento attuato con legge 2 dicembre 1998, n. 420,
la quale - dettando nuove e diverse disposizioni in materia, peraltro
non applicabili, ratione temporis nel giudizio a quo -, non solo ha
modificato gli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 2, della legge n. 117
del 1988 e lo stesso art. 11 cod. proc. pen., ma ha anche inserito
nel codice di procedura civile l'art. 30-bis dove si prevede che
tutte le cause in cui sono comunque parti i magistrati appartengono
alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia,
determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte