Ordinanza n. 459/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 53legge 689/1981
- art. 79legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto
nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n.
1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del
29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui dispone la determinazione
della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare
istruttoria e discussione", mentre, per poter pervenire alla
sostituzione della pena detentiva, il giudice "deve necessariamente
procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioè
attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione,
dove la difesa opera in attività garantita" dalla predetta norma
costituzionale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa
secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad
ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, "manca
radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli
elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso
concreto", con la conseguenza di non poter applicare la sanzione
sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "il Giudice
che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve
preliminarmente determinare la pena da sostituire";
che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il
giudice non è affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla
richiesta formulata dall'imputato;
che, anzi, a norma dell'art.79 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la sanzione sostitutiva può essere applicata "in ogni stato e
grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta"
tempestivamente";
e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato "anche al di là
dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo
grado" (v. sentenza n.120 del 1984) e, quindi, pure dopo il
compimento della "istruttoria dibattimentale e della conseguente
discussione", la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione
risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata
la questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza
del 29 giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte