Ordinanza n. 459/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della
legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 (Norme per
l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal
Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito,
iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore
di Caltanissetta, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n.
2, nella parte in cui rendono possibile alle pubbliche
amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove assunzioni
del personale "avventizio" ed in ogni caso non di ruolo, senza
concorso, ed anche con contratto di lavoro subordinato privato a
termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono
venire instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e
14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2
(Statuto Regione siciliana);
che il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero ex
novo modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da
parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in
materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6
aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg. siciliana n. 106
del 1977), che imponevano divieti di assunzione di personale non di
ruolo o di ruolo ("blocco delle assunzioni");
che è intervenuto in giudizio il Presidente della giunta
regionale della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.
Considerato che l'interpretazione della normativa su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in
alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi, giacché l'art. 15
della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni
legislative "in quanto incompatibili" con le nuove norme;
che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa
Corte (sentenza n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e
n. 491 del 1987) secondo cui, tra più possibili interpretazioni
della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme
alla Costituzione;
che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana
12 febbraio 1988 n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale) in riferimento agli artt.
97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n.2 (Conversione in legge costituzionale dello
Statuto della Regione siciliana approvato col decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455), sollevata dal Pretore di Caltanisetta con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte