Ordinanza n. 459/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 498/1961
- art. 3d.l. 498/1961
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del
decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di
talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli Uffici finanziari), convertito con modificazioni nella legge 28
luglio 1961 n. 770, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991
dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto
dall'Ufficio del Registro di Pisa contro Maestroni Maria, iscritta al
n. 251 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso del giudizio di impugnazione avverso la
decisione della Commissione tributaria di secondo grado resa nella
controversia tra Maestroni Maria e l'Ufficio del registro di Pisa, la
Commissione tributaria centrale con ordinanza del 6 dicembre 1991 ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione - degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498
(Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato
o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in
legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle
modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985 n. 592, nella
parte in cui consentivano all'Amministrazione finanziaria - in caso
di mancato od irregolare funzionamento dei suoi uffici a causa di
eventi di carattere eccezionale - di prolungare (con decreto del
Ministro delle finanze) a propria discrezione e senza alcuna
limitazione i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla
legge per l'esercizio dei suoi diritti e scadenti nel periodo di
mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti;
che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata
riconosce all'Amministrazione finanziaria un'ampia discrezionalità
nel prolungare i termini in scadenza con pregiudizio del principio
della certezza delle situazioni giuridiche;
che l'attribuzione di una tale discrezionalità confligge con i
parametri costituzionali invocati, anche perché la disciplina dei
termini dovrebbe essere quanto più possibile rigida e predeterminata
a garanzia di tutti i contribuenti;
Considerato che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione è
manifestamente infondata avendo già questa Corte ritenuto infondata
(con sentenza n. 177 del 1992) la medesima questione di
costituzionalità in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;
che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso
profilo di valutazione, neppure in relazione all'ulteriore parametro
invocato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n.
498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da
mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari),
convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima
della legge 25 ottobre 1985 n. 592, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla
Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte