Ordinanza n. 46/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma
terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza),
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal tribunale di
Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed
altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 12 dicembre 1978 il
Tribunale di Genova, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi
Ombellina ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194, ai sensi del quale chiunque abbia
commesso il reato di aborto di donna consenziente prima dell'entrata in
vigore di detta normativa, non è punibile se il giudice accerta che
sussistono le condizioni previste negli artt. 4 e 6 della stessa legge
n. 194;
che dal suddetto giudice si deduce come analogo accertamento, da
parte del giudice o di altri soggetti, non sia richiesto, dove si
tratta di future interruzioni della gravidanza, e si assume che la
gestante sia abilitata ad abortire, senza restrizioni o controlli, una
volta espletate le modalità procedurali prescritte dalla vigente
legge, presso una sede autorizzata;
che, ciò posto, si denuncia l'ingiustificatezza della differenza
di trattamento, fondata sul mero criterio dell'aver commesso il fatto
prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, o invece dopo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per
sentir dichiarare l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione, com'è prospettata, non risulta
adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza, difettando
nell'ordinanza di rinvio qualsiasi descrizione della specie sottoposta
all'esame del giudice a quo;
che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,
legge 22 maggio 1978, n. 194, prospettata sostanzialmente sotto gli
stessi profili dedotti nella specie, sempre per la considerazione che
il provvedimento di rimessione non era adeguatamente motivato in punto
di rilevanza;
che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in
precedenza adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte