Ordinanza n. 46/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 184-bislegge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184- bis t.u.
29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte
dirette), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1980 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Teramo, iscritta al n. 776
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Angeloni
Marco ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione d'imposta
per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 184- bis del
testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio
1958 n. 645, la Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con
ordinanza del 4 aprile 1980 (reg. ord. n. 776 del 1980) sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 184-bis;
che la Commissione riteneva applicabile la maggiorazione
d'imposta del 2,50 per cento semestrale, prevista in detto articolo,
solo nel caso in cui la dichiarazione del contribuente avesse
indicato un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello
definitivamente accertato: ossia soltanto nel caso di "infedele
dichiarazione", così come definita nell'art. 245 stesso d.P.R. agli
effetti della sanzione della soprattassa ivi prevista;
che la ritenuta esclusione della maggiorazione d'imposta ex
art.184- bis cit. per i contribuenti che avessero reso una
dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto sembrava al
collegio rimettente favorire ingiustificatamente i medesimi; da ciò
il dubbio di contrasto della norma impugnata con i principi di
eguaglianza e di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio del ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che la questione appare manifestamente infondata,
difettando il suo stesso presupposto, ossia la non applicabilità
della maggiorazione d'imposta per le dichiarazioni la cui infedeltà
non superi il quarto dell'imponibile, così come previsto per la
soprattassa di cui all'art. 245 cit.: la più recente giurisprudenza
della Corte di cassazione ritiene infatti che l'infedele
dichiarazione di cui al ricordato art.184- bis non coincide con
quella dell'art. 245 e che la maggiorazione di imposta secondo lo
stesso art. 184- bis è dovuta in ogni caso di denuncia non
rispondente al vero;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 184- bis d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Teramo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte