Ordinanza n. 46/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12 d.l.10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con
modificazioni sulla l. 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Turtù
Achille ed altro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
Serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla
Società Frankly di Perletti e Tebaldi contro l'Uff.II.DD. ed Ufficio
IVA di Bergamo, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
Serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 13 febbraio e il 2 novembre
1987 (pervenute il 13 e il 14 luglio 1988), rispettivamente dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo, è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,
d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella
parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del
procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui
decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando
ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che pur
indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio
penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di
quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di
difesa data l'impossibilità da parte delle Commissioni tributarie,
stante il divieto di sospensione, di prendere conoscenza di atti o
elementi coperti dal segreto istruttorio;
che è intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un'identica questione;
che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle
ordd. nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e
argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da
indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,
d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte