Ordinanza n. 46/1990
Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 330/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5
agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza
emessa il 31 ottobre 1988 dal Giudice Istruttore del Tribunale di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Macciò Corrado,
iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, con
ordinanza del 31 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art.7 della legge 5
agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice
istruttore confermi la convalida dell'arresto";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, richiamando le deduzioni contenute in altro atto di intervento
spiegato sulla "stessa questione sollevata dallo stesso giudice con
ordinanza 19 settembre 1988 (R.O. 713/88)";
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato
con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 250, secondo comma, del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
così dispone nella sua prima parte: "I provvedimenti sulla libertà
personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del
codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel
comma 1";
e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del
Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte