Ordinanza n. 46/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/01/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo
comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione
distaccata di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di
Frenis Antonino, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata
Militello, con ordinanza dell'8 marzo 1990, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del
codice di procedura penale;
che, secondo il giudice a quo, le norme denunciate
determinerebbero "una illogica disparità di trattamento" nell'ambito
dello stesso giudizio pretorile per il fatto che, mentre, ai sensi
dell'art. 566, ottavo comma, l'arrestato può chiedere dopo la
convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del
dibattimento, tale facoltà è negata all'imputato non arrestato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che la questione deve dirsi manifestamente infondata
per l'assoluta diversità delle situazioni poste a confronto (da un
lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio
ordinario), che giustifica la diversità di trattamento sia quanto al
momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice
chiamato a decidere in ordine ad essa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e), del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione
distaccata di S. Agata Militello con ordinanza dell'8 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte