Ordinanza n. 46/1994
Altra decisione · depositata il 17/02/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 344, primo
comma, ultima parte, e 409 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a
carico di Dino Bargi, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, a seguito di dichiarazioni rese da un imputato nelle
quali si riferivano all'autorità giudiziaria fatti costituenti
illecito penale a carico del senatore Dino Bargi, il pubblico
ministero presso il Tribunale di Salerno ipotizzava, a carico dello
stesso parlamentare, i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 e 416-bis;
che, successivamente, il pubblico ministero chiedeva al giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno di
disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti del Bargi
affermando che le indagini svolte non avevano corroborato le ipotesi
di reato;
che la richiesta di archiviazione veniva formulata dopo il
decorso del termine di trenta giorni per la richiesta di
autorizzazione a procedere previsto dal primo comma dell'art. 344 del
codice di procedura penale;
che il giudice per le indagini preliminari - ritenendo di non
dovere accogliere la richiesta di archiviazione e interpretando il
termine ex art. 344 del codice di rito come perentorio e, pertanto,
preclusivo di ogni successiva richiesta di autorizzazione - con
ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato d'ufficio, in relazione
agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 344, primo comma, ultima parte, del codice
di procedura penale "nella parte in cui prevede un termine perentorio
per l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere e
comunque . autonomamente . nella parte in cui prevede un termine non
congruo per l'inoltro della detta richiesta";
che, con la stessa ordinanza, il giudice remittente ha sollevato
altresì - sempre in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione
- la questione di costituzionalità dell'art. 409 del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità che
il giudice per le indagini preliminari, in procedimenti relativi a
parlamentari, possa imporre al pubblico ministero di chiedere
l'autorizzazione a procedere o possa surrogarsi a lui nell'iniziativa
della richiesta di autorizzazione a procedere ove ravvisi la
necessità di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione;
Considerato che nelle more del giudizio di costituzionalità è
entrata in vigore la legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3, che,
nel modificare l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha
soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei confronti
del parlamentare da sottoporre a procedimento penale, conservando
l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla perquisizione
personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di privazione
della libertà personale;
che, per effetto di tale nuova normativa, non è più operante
per i parlamentari sottoposti a procedimento penale la disciplina di
cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale né
sussistono più ostacoli all'adozione da parte del giudice per le
indagini preliminari, in procedimenti relativi a parlamentari, dei
provvedimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 409 del
codice di rito e cioè delle ordinanze che dispongono lo svolgimento
di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del
pubblico ministero;
che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del
giudice remittente della rilevanza della questione sollevata, riesame
che comporta la restituzione allo stesso giudice degli atti del
procedimento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte