Ordinanza n. 46/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 590Codice penale
- art. 11legge 306/1992
- art. 3legge 296/1993
- art. 5legge 895/1967
- art. 54legge 187/1993
- art. 5legge 187/1993
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse:
1) il 17 novembre 1994 dal pretore di Torino nel procedimento
penale a carico di Quaglia Silvana, iscritta al n. 132 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) l'8 febbraio 1995 dal tribunale di Pesaro nel procedimento
penale a carico di Farsetti Luca, iscritta al n. 166 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso del processo penale a carico di persona
imputata del delitto di falsa testimonianza commesso antecedentemente
alla sostituzione dell'art. 372 del codice penale ad opera dell'art.
11 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, il pretore di Torino ha, con ordinanza del 17
novembre 1994, sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non
consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima
legge al reato di cui all'art. 372 c.p. così come previsto nella sua
originaria formulazione relativamente alla pena edittale";
che il giudice a quo, richiamate le sentenze n. 249 del 1993 e n.
254 del 1994, osserva che, avendo l'art. 11, comma 1, del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del
1992, introdotto il delitto di false informazioni al pubblico
ministero, punito con la reclusione da uno a cinque anni, senza che,
in relazione a tale reato, venga predisposta alcuna prescrizione
ostativa quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive,
l'operatività delle dette sanzioni in ordine al reato di falsa
testimonianza previsto dall'art. 372 del codice penale nel testo
originario si rivelerebbe assolutamente irrazionale, venendo in
considerazione precetti che tutelano uno stesso bene giuridico (il
corretto funzionamento, cioè, dell'attività giudiziaria);
Ritenuto, altresì, che nel corso del processo penale a carico di
persona imputata di reato concernente le armi punito con pena
detentiva non alternativa, il tribunale di Pesaro ha, con ordinanza
dell'8 febbraio 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella sua interezza", ravvisando
un'intrinseca irrazionalità nelle singole previsioni di divieto di
applicazione delle sanzioni sostitutive che - a seguito delle
novazioni normative succedutesi nel tempo - hanno finito per
coinvolgere solo i "reati più lievi"; un'irrazionalità divenuta
ancor più grave in conseguenza dell'elevazione dei livelli di pena
sostituibili, in forza del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, e del regime della
diminuzione di pena in caso di "patteggiamento";
e che, dunque, risulterebbero violati, non soltanto l'art. 3, ma
anche l'art. 27 della Costituzione, "nella parte in cui sancisce il
principio di proporzione fra quantità della pena e gravità
dell'offesa";
che, più in particolare, l'esclusione di determinate categorie
di reati distinte per materia preclude in modo indiscriminato e
generalizzato di applicare le sanzioni sostitutive, senza che assuma
alcun rilievo l'offensività della figura criminosa; un risultato
particolarmente evidente proprio nella materia dei reati concernenti
le armi da sparo, ove il legislatore ha mancato anche di considerare
le circostanze che qualificano favorevolmente la condotta (v., ad
esempio, l'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895);
che, mentre nel primo giudizio non si è costituita la parte
privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel secondo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque non fondata;
che, secondo l'Avvocatura, l'inammissibilità deriverebbe
dall'avere il rimettente coinvolto l'art. 60 della legge n. 689 del
1981 nella sua interezza, pur riferendosi il processo a quo ad uno
specifico reato concernente le armi da sparo; l'infondatezza della
questione sarebbe, invece, ricavabile dalle statuizioni della
sentenza n. 249 del 1993, in quanto la ratio decidendi della parziale
dichiarazione d'illegittimità della norma allora impugnata derivava
dall'irrompere di un sistema normativo che impediva l'applicazione
delle sanzioni sostitutive ad un reato meno grave, mentre la
consentiva relativamente ad un reato più grave; in più precisando
come la coerenza interna del sistema avrebbe potuto essere
ripristinata anche mediante un intervento del legislatore che
collocasse il reato più grave fra quelli esclusi dal regime delle
sanzioni sostitutive;
che, inoltre, l'intervenuta abrogazione dell'art. 54 della legge
n. 689 del 1981 ad opera dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge
14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n.
296, ha scardinato una delle originarie condizioni per accedere ai
"benefici", cioè l'appartenere il reato alla competenza pretorile:
mutata poi la competenza del pretore in sede di riforma del codice di
procedura penale, "il sistema non è divenuto irrazionale in se
stesso, ma solo in relazione ad alcune particolari ipotesi", in
quanto, abrogato l'art. 54, molti altri reati rientrano ora nei
limiti di operatività del beneficio;
che il fatto che le esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della
legge n. 689 del 1981 siano rimaste immutate ha creato una
inadeguatezza sia per eccesso sia per difetto: sotto il primo profilo
sono ammessi, infatti, al regime delle sanzioni sostitutive anche
reati più gravi di quelli che restano compresi nell'elencazione
delle esclusioni; sotto il secondo profilo, il beneficio è stato
progressivamente esteso a più gravi reati, senza alcun intervento
determinante nuove esclusioni;
che, comunque, ad un "aggiornamento critico" della disciplina
delle esclusioni oggettive - indubbiamente necessario - non potrebbe
pervenirsi attraverso l'intervento della Corte, perché la
restaurazione di un equilibrio sistematico nella materia non può
essere che la risultante di un'attività legislativa, "anche in vista
di individuare ed applicare una chiara "politica legislativa",
scegliendo tra una linea più permissiva, che propone l'abolizione"
di ogni esclusione oggettiva ed una linea più rigorosa, in vista di
un aggiornamento di tali esclusioni;
Considerato che i giudici a quibus sollevano questioni analoghe,
donde la riunione dei relativi giudizi;
che la prima questione è manifestamente infondata, per essere
assunte come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano
sanzionatorio: cioè, da un lato, la falsa testimonianza quale
disciplinata antecedentemente alle innovazioni che hanno coinvolto
l'art. 372 del codice penale, in forza dell'art. 11, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, da cui è scaturito un aumento della misura
della pena edittale, originariamente prevista nella reclusione da sei
mesi a tre anni (nel vigente sistema è, invece, comminata la pena
della reclusione da due a sei anni), dall'altro lato, l'art. 371-bis
introdotto dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 306
del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, che prevede la pena
della reclusione da uno a cinque anni per il reato di false
informazioni al pubblico ministero; con la conseguenza che, per
essere soltanto questi ultimi i possibili termini di raffronto, la
norma adesso denunciata non appare irrazionale e contrastante con il
principio di eguaglianza mancando fino al termine della vigenza del
precetto dell'originario art. 372 del codice penale il tertium
comparationis indicato dal giudice a quo; il tutto senza che venga
vulnerato il principio di ragionevolezza con riferimento alla
esclusione della falsa testimonianza, sia nel testo previgente sia
nel testo "riformato", dal regime delle sanzioni sostitutive;
che, dunque, non informato a criteri di assoluto rigore
interpretativo appare il richiamo alle sentenze n. 249 del 1993 e n.
254 del 1994, entrambe riferite a fattispecie coesistenti
nell'ordinamento e rispetto alle quali le esclusioni oggettive dal
beneficio delle sanzioni sostitutive delle ipotesi di reato
contemplate dalle norme sottoposte al vaglio di legittimità venivano
a risultare arbitrarie, prevedendo l'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nell'un caso l'impossibilità di applicare le sanzioni
sostitutive al reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590,
secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano
determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, e dal
secondo comma dell'art. 583 del codice penale, sanzioni che
restavano, invece, applicabili all'omicidio colposo previsto
dall'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle stesse
norme (sentenza n. 249 del 1993); e nell'altro caso la
insostituibilità delle pene per i reati previsti dagli artt. 21 e
22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), per la discrasia scaturente dall'assenza di
analoghe norme di sbarramento nella stessa specifica materia, così
da farne derivare "la sopravvenuta irragionevolezza del permanere di
un regime preclusivo rispetto a fattispecie di reato conformate in
modo tale da provocare una disciplina ingiustificatamente più severa
nonostante l'identità dell'interesse protetto ed i giudizi di valore
ancor più negativi espressi sotto il profilo sanzionatorio delle
successive previsioni" (sentenza n. 254 del 1994);
Considerato altresì che la seconda questione, con la quale viene
denunciato "nella sua interezza" l'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689, risulta sprovvista del necessario requisito della
rilevanza, essendo il giudice a quo chiamato ad applicare solo la
norma che sancisce il divieto di operatività delle sanzioni
sostitutive per i reati in materia di armi da sparo;
che, comunque, l'esclusione oggettiva sancita dall'art. 60,
terzo comma, della legge n. 689 del 1981, relativamente ai reati "in
materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi quando per i detti
reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria", si
inserisce in un contesto normativo nell'ambito del quale le
prescrizioni sopravvenute non hanno inciso nella specifica materia
all'esame del giudice a quo, e ciò in forza del tipo di esclusione
derivante dall'art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981,
esclusione strutturata in termini generali e riferibile a tutti i
casi in cui la pena detentiva non sia alternativa a quella
pecuniaria;
che, peraltro, come già è stato puntualizzato nella rammentata
sentenza n. 254 del 1994, questa Corte non può fare a meno di
stigmatizzare come il permanere del regime delle esclusioni oggettive
quale delineato dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 può
rivelarsi fonte di incongruenze e disparità di trattamento non
sempre giustificate; anche considerando che il "decreto-legge 14
giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,
mentre, per un verso, ha ampliato l'ambito di operatività delle
sanzioni sostitutive, estendendo l'entità della pena concretamente
irrogata, per un altro verso, ha soppresso - coerentemente al decisum
della ricordata sentenza n. 249 del 1993 - ogni legame con le regole
relative alla competenza; con una diretta incidenza di tali
disposizioni sul regime dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura
penale, una volta affermata la cumulabilità delle due richieste, i
cui conseguenti effetti deflattivi possono risultare consistentemente
rafforzati";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con
ordinanza del 17 novembre 1994;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Pesaro con ordinanza dell'8 febbraio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte