Ordinanza n. 46/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 638/1972
- art. 14legge 825/1971
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per
l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e
compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate),
promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di
Nola, seconda Sezione civile, nel procedimento civile vertente tra
Vitale Domenico s.r.l. e il comune di Cicciano, iscritta al n. 266
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con ordinanza 28 maggio 1997 (r.o. n. 266 del 1998),
il Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli
enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in
sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per
la delegabilità delle entrate), nella parte in cui stabilisce
l'obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via
amministrativa onde poter accedere alla tutela innanzi all'Autorità
giudiziaria ordinaria;
che, ad avviso del giudice a quo il quale, peraltro, a sostegno
della rilevanza della questione, richiama varie pronunzie della
Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in
esame, la norma censurata comporterebbe una limitazione alla
proponibilità dell'azione giudiziaria là dove non prevede la
possibilità per il soggetto contribuente di adire direttamente
l'A.G.O., in particolare quando, come nel caso in esame, la
controversia attiene solo all'interpretazione ed all'applicazione
della legge e non implica accertamenti tecnici, che potrebbero
giustificare un previo esame in sede amministrativa.
Considerato che con la sentenza n. 132 del 1998, successiva
all'ordinanza che ha sollevato la questione, l'art. 20 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638 è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità
dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso
amministrativo;
che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a
tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli
enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in
sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per
la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt.
24 e 113 della Costituzione dal Tribunale di Nola, seconda Sezione
civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte