Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13legge 47/1985
  • art. 22legge 47/1985

usata come parametro

  • art. 3Costituzione
  • art. 20legge 47/1985
  • art. 1legge 47/1985
  • art. 1-sexieslegge 47/1985
  • art. 26legge 87/1953

citata

  • art. 39legge 724/1994
  • art. 2legge 724/1994
  • art. 1-sexieslegge 312/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con Ordinanza

emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Cuneo nel procedimento penale

a carico di Filipazzi Sergio, iscritta al n. 628 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, nel corso di un procedimento

penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa

urbanistica ed ambientale (artt. 20, lettera a) della legge 28

febbraio 1985, n. 47, e artt. 1 e 1-sexies del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1985, n. 431), con ordinanza dell'8 maggio 2000 (r.o. n. 628

del 2000) ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in

cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, ex

art. 13 citato, estingua, oltre alle violazioni di natura

strettamente urbanistica, anche il reato ambientale (fattispecie

disciplinata dagli artt. 1 e 1-sexies del menzionato d.l. n. 312 del

1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985);

che il giudice a quo esclude che la situazione di

"legittimità sostanziale", costituente il presupposto della

concessione in sanatoria, possa prescindere dall'accertamento di una

equivalente situazione di insussistenza di antigiuridicità oggettiva

anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, e ritiene che la

mancata estensione al reato ambientale dell'effetto estintivo delle

violazioni urbanistiche, attribuito alla concessione in sanatoria,

determinerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di

trattamento tra analoghe situazioni accertative ex post

dell'intrinseca legittimità dell'attività edilizia;

che il rimettente dà conto della ordinanza della Corte

costituzionale n. 149 del 1999, con la quale è stata dichiarata la

manifesta infondatezza dell'analoga questione posta in riferimento

alla mancata previsione dell'estinzione dei reati previsti dalla

normativa sulle costruzioni in cemento armato e su quelle in zona

sismica; peraltro osserva che il profilo di illegittimità

costituzionale da lui sottoposto al giudizio della Corte discende

dall'analisi della contraddittorietà intrinseca della norma

dipendente dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge

n. 47 del 1985, e non tanto dalla constatazione del diverso

meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle

propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al Capo

IV della stessa legge n. 47 del 1985, e dalle corrispondenti

disposizioni dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e

dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, inoltre, il giudice a quo rileva che la citata pronuncia

della Corte si riferiva a norme sanzionatorie poste a presidio di

attività solo occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la

trasformazione edilizia del territorio.

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di rilevare che

la particolare sanatoria di regime (e non eccezionale e temporanea),

prevista attraverso l'accertamento di conformità dagli articoli 13 e

22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta la verifica che, nel

momento in cui le opere edilizie siano state realizzate, come nel

momento della domanda, le stesse opere non si rilevino contrastanti

con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione, di modo che

vi è un accertamento della natura solo "formale e non sostanziale

dell'abuso edilizio" e di inesistenza di danno urbanistico e della

mancanza ex tunc della antigiuridicità sostanziale del fatto reato

(sentenza n. 370 del 1988);

che tale forma di regolarizzazione formale dell'abuso è

stata espressamente limitata alle violazioni edilizie e ai reati

contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, con implicita

esclusione (attesa la tassatività delle previsioni estintive di

reati) dei reati ambientali, logicamente e normativamente distinti ed

autonomi rispetto alle violazioni urbanistiche, con una valutazione

rientrante nella discrezionalità del legislatore;

che tale scelta legislativa, nella specie, è tutt'altro che

palesemente irragionevole o arbitraria, attesa la particolare tutela

dei beni paesaggistico-ambientali considerata tra i principi

fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona

umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle

generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto

dall'ordinamento quale "valore primario ed assoluto" insuscettibile

di essere subordinato a qualsiasi altro (sentenza n. 151 del 1986;

n. 417 del 1995; n. 259 e n. 419 del 1996);

che nell'accertamento di conformità ex artt. 13 e 22 è

prescritta come unico parametro di valutazione la conformità

dell'opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza

alcuna espressa valutazione dei profili paesaggistico-ambientali e,

per di più, in tale accertamento non vi è una previsione

procedimentale di partecipazione di autorità preposta ai vincoli

paesaggistico-ambientali;

che in ogni caso non può essere irragionevole la scelta di

matenere - soprattutto a fini di prevenzione generale - la

punibilità di un comportamento modificativo del territorio, che ha

comportato un rischio per l'ambiente in mancanza di preventiva

autorizzazione, attesa la irreparabilità di talune trasformazioni e

la mancanza di controlli durante l'esecuzione di opere non

autorizzate;

che l'esclusione di una assoluta irragionevolezza della

scelta di limitare la particolare ipotesi (artt. 13 e 22 legge n. 47

del 1985) di estinzione dei reati solo a quelli contravvenzionali

previsti dalle norme urbanistiche è stata affermata da questa Corte

sia con riferimento ai profili attinenti alla sicurezza statica e

alla prevenzione dei rischi sismici (ordinanza n. 149 del 1999 presa

in considerazione dal giudice a quo) sia con riferimento allo

specifico reato ambientale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge

27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 27

giugno 1985, n. 312 (ordinanza n. 327 del 2000);

che appare irrilevante la diversa soluzione adottata dal

legislatore con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39, comma 8),

attesa la diversa natura temporanea ed eccezionale (e non ripetibile)

del condono edilizio che, per le opere abusive ultimate entro il 31

dicembre 1993, ha previsto, accompagnando con particolari e

significative restrizioni di volumetria, soggettive e procedimentali,

un ulteriore effetto della concessione edilizia in sanatoria mediante

il (differente) condono-sanatoria, con pagamento di specifica

oblazione, consistente nella estinzione dei reati per la violazione

di vincoli artistici, culturali, ambientali e paesistici, tuttavia

condizionato al preventivo rilascio delle autorizzazioni

dell'autorità preposta al vincolo (ordinanza n. 327 del 2000; v.

anche sentenza n. 85 del 1998);

che tale forma ulteriore di sanatoria (eccezionale e non

ripetibile), in ipotesi applicabile anche alle opere edilizie che

siano state oggetto di concessione edilizia o di accertamento di

conformità (ordinanza n. 327 del 2000), era configurata solo per gli

abusi compiuti entro il 31 dicembre 1993, e quindi lasciava, per il

suo carattere limitato, del tutto fuori gli abusi commessi in epoca

successiva, secondo lo stesso giudice a quo realizzati fino all'11

luglio 1997;

che pertanto risulta evidente che non sussiste la denunciata

irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata

questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3

della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e

22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte