Ordinanza n. 46/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 20legge 47/1985
- art. 1legge 47/1985
- art. 1-sexieslegge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 2legge 724/1994
- art. 1-sexieslegge 312/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con Ordinanza
emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Cuneo nel procedimento penale
a carico di Filipazzi Sergio, iscritta al n. 628 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, nel corso di un procedimento
penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa
urbanistica ed ambientale (artt. 20, lettera a) della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e artt. 1 e 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1985, n. 431), con ordinanza dell'8 maggio 2000 (r.o. n. 628
del 2000) ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in
cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, ex
art. 13 citato, estingua, oltre alle violazioni di natura
strettamente urbanistica, anche il reato ambientale (fattispecie
disciplinata dagli artt. 1 e 1-sexies del menzionato d.l. n. 312 del
1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985);
che il giudice a quo esclude che la situazione di
"legittimità sostanziale", costituente il presupposto della
concessione in sanatoria, possa prescindere dall'accertamento di una
equivalente situazione di insussistenza di antigiuridicità oggettiva
anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, e ritiene che la
mancata estensione al reato ambientale dell'effetto estintivo delle
violazioni urbanistiche, attribuito alla concessione in sanatoria,
determinerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di
trattamento tra analoghe situazioni accertative ex post
dell'intrinseca legittimità dell'attività edilizia;
che il rimettente dà conto della ordinanza della Corte
costituzionale n. 149 del 1999, con la quale è stata dichiarata la
manifesta infondatezza dell'analoga questione posta in riferimento
alla mancata previsione dell'estinzione dei reati previsti dalla
normativa sulle costruzioni in cemento armato e su quelle in zona
sismica; peraltro osserva che il profilo di illegittimità
costituzionale da lui sottoposto al giudizio della Corte discende
dall'analisi della contraddittorietà intrinseca della norma
dipendente dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge
n. 47 del 1985, e non tanto dalla constatazione del diverso
meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle
propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al Capo
IV della stessa legge n. 47 del 1985, e dalle corrispondenti
disposizioni dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che, inoltre, il giudice a quo rileva che la citata pronuncia
della Corte si riferiva a norme sanzionatorie poste a presidio di
attività solo occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la
trasformazione edilizia del territorio.
Considerato che questa Corte ha avuto occasione di rilevare che
la particolare sanatoria di regime (e non eccezionale e temporanea),
prevista attraverso l'accertamento di conformità dagli articoli 13 e
22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta la verifica che, nel
momento in cui le opere edilizie siano state realizzate, come nel
momento della domanda, le stesse opere non si rilevino contrastanti
con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione, di modo che
vi è un accertamento della natura solo "formale e non sostanziale
dell'abuso edilizio" e di inesistenza di danno urbanistico e della
mancanza ex tunc della antigiuridicità sostanziale del fatto reato
(sentenza n. 370 del 1988);
che tale forma di regolarizzazione formale dell'abuso è
stata espressamente limitata alle violazioni edilizie e ai reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, con implicita
esclusione (attesa la tassatività delle previsioni estintive di
reati) dei reati ambientali, logicamente e normativamente distinti ed
autonomi rispetto alle violazioni urbanistiche, con una valutazione
rientrante nella discrezionalità del legislatore;
che tale scelta legislativa, nella specie, è tutt'altro che
palesemente irragionevole o arbitraria, attesa la particolare tutela
dei beni paesaggistico-ambientali considerata tra i principi
fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona
umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle
generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto
dall'ordinamento quale "valore primario ed assoluto" insuscettibile
di essere subordinato a qualsiasi altro (sentenza n. 151 del 1986;
n. 417 del 1995; n. 259 e n. 419 del 1996);
che nell'accertamento di conformità ex artt. 13 e 22 è
prescritta come unico parametro di valutazione la conformità
dell'opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza
alcuna espressa valutazione dei profili paesaggistico-ambientali e,
per di più, in tale accertamento non vi è una previsione
procedimentale di partecipazione di autorità preposta ai vincoli
paesaggistico-ambientali;
che in ogni caso non può essere irragionevole la scelta di
matenere - soprattutto a fini di prevenzione generale - la
punibilità di un comportamento modificativo del territorio, che ha
comportato un rischio per l'ambiente in mancanza di preventiva
autorizzazione, attesa la irreparabilità di talune trasformazioni e
la mancanza di controlli durante l'esecuzione di opere non
autorizzate;
che l'esclusione di una assoluta irragionevolezza della
scelta di limitare la particolare ipotesi (artt. 13 e 22 legge n. 47
del 1985) di estinzione dei reati solo a quelli contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche è stata affermata da questa Corte
sia con riferimento ai profili attinenti alla sicurezza statica e
alla prevenzione dei rischi sismici (ordinanza n. 149 del 1999 presa
in considerazione dal giudice a quo) sia con riferimento allo
specifico reato ambientale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 27
giugno 1985, n. 312 (ordinanza n. 327 del 2000);
che appare irrilevante la diversa soluzione adottata dal
legislatore con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39, comma 8),
attesa la diversa natura temporanea ed eccezionale (e non ripetibile)
del condono edilizio che, per le opere abusive ultimate entro il 31
dicembre 1993, ha previsto, accompagnando con particolari e
significative restrizioni di volumetria, soggettive e procedimentali,
un ulteriore effetto della concessione edilizia in sanatoria mediante
il (differente) condono-sanatoria, con pagamento di specifica
oblazione, consistente nella estinzione dei reati per la violazione
di vincoli artistici, culturali, ambientali e paesistici, tuttavia
condizionato al preventivo rilascio delle autorizzazioni
dell'autorità preposta al vincolo (ordinanza n. 327 del 2000; v.
anche sentenza n. 85 del 1998);
che tale forma ulteriore di sanatoria (eccezionale e non
ripetibile), in ipotesi applicabile anche alle opere edilizie che
siano state oggetto di concessione edilizia o di accertamento di
conformità (ordinanza n. 327 del 2000), era configurata solo per gli
abusi compiuti entro il 31 dicembre 1993, e quindi lasciava, per il
suo carattere limitato, del tutto fuori gli abusi commessi in epoca
successiva, secondo lo stesso giudice a quo realizzati fino all'11
luglio 1997;
che pertanto risulta evidente che non sussiste la denunciata
irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata
questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3
della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e
22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte