Ordinanza n. 460/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 9/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 20legge 47/1985
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di
Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Alaimo Giuseppe,
iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di
Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Salvatore,
iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di distinti procedimenti penali a carico di
due soggetti, rinviati a giudizio per aver eseguito, senza
concessione edilizia, su fondi rustici lavori consistenti nella
costruzione di due manufatti di circa 20 mq., adibiti a deposito per
ricovero di attrezzi agricoli, la Corte di appello di Caltanissetta,
con due ordinanze dello stesso contenuto, emesse il 26 giugno 1989,
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della
Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui non
assoggetta anche le pertinenze dei fondi rustici, oltre che quelle al
servizio di edifici preesistenti, al regime della autorizzazione in
luogo di quello della concessione edilizia;
che, ad avviso del giudice della rimessione, la norma denunciata
determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra
entità e fattispecie omogenee, quali sono le pertinenze degli
edifici e quelle dei fondi rustici, le quali ultime avrebbero dovuto
addirittura essere privilegiate dal legislatore in virtù del
principio costituzionale che impone il potenziamento dello
sfruttamento del suolo;
che non si sono costituite nei rispettivi giudizi le parti
private, mentre è intervenuto in entrambi il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo la irrilevanza delle questioni per
ius superveniens, per effetto della legge regionale 15 maggio 1986,
n. 26, il cui art. 5 avrebbe ampliato la categoria delle opere
ammesse al sistema dell'autorizzazione, e, in subordine, sostenendo
la infondatezza degli incidenti di costituzionalità.
Considerato che le ordinanze di rimessione concernono la medesima
norma e sono di identico contenuto, cosicché i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, con ordinanza n. 8 del 1988, questa Corte ha dichiarato la
manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del d.l. 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), che è l'esatto corrispondente della norma
regionale ora denunciata in entrambi i giudizi, rilevando in
proposito l'erroneità della individuazione della norma allora
impugnata poiché considerava soltanto l'ipotesi delle opere
costituenti pertinenze di "edifici preesistenti" e non invece quella
diversa delle opere al servizio di terreni inedificati;
che in seguito questa stessa Corte, con ordinanza n. 903 del
1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, riferita questa volta al combinato
disposto delle norme statali che prevedono i diversi regimi della
autorizzazione e della concessione edilizia (art. 7 legge n. 94 del
1982 e art. 1 legge n. 10 del 1977), all'uopo precisando la
intrinseca diversità di situazioni che non sono affatto omogenee,
come sostenuto, tra le opere costituenti pertinenze di edifici cui è
applicabile il regime della autorizzazione e le opere edilizie
correlate ad aree inedificate, sottoposte al regime della concessione
in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio;
che le questioni ora all'esame sono state sollevate con
riferimento alla sola norma regionale (art. 5 citato) che disciplina
il regime delle pertinenze di edifici preesistenti assoggettandole ad
autorizzazione in luogo della concessione edilizia e che,
diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, le controversie non
devono essere decise alla stregua della disposizione denunciata,
bensì di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione
di un manufatto destinato a ricovero per attrezzi agricoli per
destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali rappresenti
un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica per la quale la
normativa regionale richiede apposita concessione;
che, in relazione a ciò, mentre deve essere disattesa la
eccezione di inammissibilità delle questioni per ius superveniens,
formulata in entrambi i giudizi, perché la norma regionale
susseguente, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato (art. 5,
legge regionale 15 maggio 1986, n. 26), non è idonea ad incidere
sulle questioni dedotte, essendosi con la stessa disposizione
ampliati i casi delle pertinenze soggette al regime
dell'autorizzazione, ma sempre riferite ad edifici preesistenti, le
questioni stesse sono invece manifestamente inammissibili per difetto
di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria
delle opere abusive), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 44
della Costituzione ed in relazione all'art. 20 della legge 28
febbraio 1985 n. 47, dalla Corte di appello di Caltanissetta con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte