Ordinanza n. 460/1992
Altra decisione · depositata il 17/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 406legge 87/1953
- art. 6legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Coin
Piergiorgio, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Venezia, con ordinanza del 17 dicembre 1991, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la
proroga del termine delle indagini preliminari solo "prima della
scadenza";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, con sentenza n. 174 del 1992, la Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo
comma, e 553, secondo comma (quest'ultimo riferito alla proroga delle
indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale,
nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il
termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del
termine stesso, nonché, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello
stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa
concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari
solo "prima della scadenza del termine prorogato" (cfr., altresì, le
successive ordinanze di manifesta inammissibilità n. 224 del 1992 e
n. 228 del 1992);
che, peraltro, l'art. 406 del codice di procedura penale è
stato sostituito dall'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
e che, quindi, appare necessario restituire gli atti al giudice
a quo perché verifichi se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte