Ordinanza n. 460/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 758/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il
26 giugno 1996 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a
carico di B.A., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II,
relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza
e igiene del lavoro, "non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto";
che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria viola il
principio di uguaglianza perché irragionevolmente diversifica in
base ad un mero dato temporale il trattamento sanzionatorio di coloro
che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa, precludendo
l'ammissione alla speciale e più favorevole procedura di definizione
amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 a chi ha già
provveduto ad adempiere alle prescrizioni imposte dall'organo di
vigilanza o, comunque, ad eliminare le conseguenze dannose o
pericolose del reato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in
quanto la causa di estinzione regolata dal capo II del decreto
legislativo in esame assume carattere pregiudiziale al processo
penale, sicché non ha concreta possibilità di operare laddove il
processo sia già iniziato.
Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di
motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si
trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il
decreto legislativo censurato: se nella fase delle indagini
preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova
disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma
transitoria di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale,
ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in
un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque potuto
trovare applicazione;
che infatti, come già affermato da questa Corte, "è
assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del
reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994,
è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase
delle indagini preliminari, essendo finalizzata - in caso di
adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di
pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa - alla
richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del
pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio
dell'azione penale" (v. ordinanze nn. 415 e 121 del 1998);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte