Ordinanza n. 461/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 166, 167,
secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del
codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 12 marzo
1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano, il 9 aprile 1997
dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli, il 17 maggio ed il
14 giugno 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano
rispettivamente iscritte ai nn. 244, 411, 534 e 599 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 20, 28, 37 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il
convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di
prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata
d'ufficio, proponendo domanda riconvenzionale e dichiarando di voler
chiamare un terzo in causa, il giudice istruttore del Tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166
del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo
e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo
codice, nella parte in cui non prevede che, qualora l'udienza di
prima comparizione sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis,
quarto comma, cod. proc. civ., il convenuto possa costituirsi venti
giorni prima di tale udienza e che la decadenza del convenuto dalla
facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa
terzi si verifichi con riferimento a tale udienza;
che, ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie
di rinvio dell'udienza di prima comparizione, previste
rispettivamente nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod.
proc. civ., sono riconducibili ad una medesima ratio, essendo
entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative sia
dell'ufficio, sia del lavoro del singolo giudice, sì che è del
tutto irragionevole che la costituzione del convenuto risulti
disciplinata diversamente in relazione alla mera ragione del rinvio
dell'udienza;
che, come osserva il giudice a quo nel sistema attualmente
delineato dall'art. 166, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo
comma, 171, secondo comma, e 269 secondo comma, se l'udienza di prima
comparizione subisce un rinvio d'ufficio ai sensi del quarto comma
dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve
costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di
citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al
quinto comma, il convenuto beneficia di un più ampio termine di
costituzione, dovendosi questo computare con riferimento all'udienza
fissata dal giudice istruttore;
che, infine, il medesimo sistema determinerebbe, a parere del
remittente, una ingiustificata compressione del diritto di difesa del
convenuto, difettando un interesse superiore che giustifichi la
diversa disciplina della decadenza, e porrebbe la norma in contrasto
anche con l'art. 24 della Costituzione;
che, con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 in altro procedimento
civile, il medesimo giudice ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale;
che, con ordinanze del 9 aprile 1997 e del 14 giugno 1997, il
giudice istruttore del tribunale di Vercelli e quello del tribunale
di Milano hanno sollevato, in termini del tutto analoghi a quelli
già indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
166, in relazione all'art. 167, secondo comma, del codice di
procedura civile;
Considerato preliminarmente che i giudizi devono essere riuniti per
connessione oggettiva delle questioni sollevate;
che i giudici remittenti fondano le proprie censure di
incostituzionalità della norma in esame sull'analogia della ratio
delle diverse previsioni di rinvio della prima udienza di
comparizione, contenute nell'art. 168-bis; quarto e quinto comma,
del codice di procedura civile, invocando, per tale motivo, una
identità di trattamento quanto alla disciplina della costituzione
del convenuto;
che la previsione del potere di differimento della data della
prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal
quinto comma del citato art. 168-bis; deve porsi in relazione al
preminente rilievo affidato a detta udienza nella struttura
originaria della riforma e particolarmente alla fondamentale esigenza
di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema
decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa;
che in tale ragione, del tutto peculiare, va ravvisato il
fondamento della deroga al sistema della citazione ad udienza fissa,
cui è correlata la diversa disciplina del termine di costituzione
del convenuto, costituente anch'essa una deroga al principio generale
stabilito nella prima parte dell'art. 166 cod. proc. civ;
che le medesime esigenze non sussistono invece in relazione al
rinvio della prima udienza di comparizione, previsto nell'art.
168-bis; quarto comma, cod. proc. civ., il quale, in assenza di
specifica indicazione normativa, può derivare da qualunque motivo,
anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio
o del giudice;
che non è quindi ravvisabile la prospettata violazione del
principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della
prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto
comma dell'art. 168-bis non sono riconducibili ad una ratio comune e
non può dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla
disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto;
che deve escludersi anche l'asserita lesione del diritto di
difesa, poiché, come questa Corte ha avuto più volte modo di
affermare, "la garanzia del diritto di difesa non può implicare che
sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri
limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della
giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988);
che la imposizione di una disciplina generale relativa alla
costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza,
nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che
giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni
temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facoltà e di
poteri processuali (sentenza n. 471 del 1992).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di
procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma,
171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice istruttore
del Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte