Ordinanza n. 462/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 162-bisCodice penale
- art. 162Codice penale
- art. 126legge 689/1981
- art. 162legge 689/1981
- art. 162-bislegge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis,
introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) del codice penale, promossi con
ordinanze emesse il 25 novembre 1982 dal Pretore di Genova e il 9
novembre 1984 dal Pretore di Bassano del Grappa, iscritte
rispettivamente al n. 128 del registro ordinanze 1983 e al n. 81 del
registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e n. 137- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe:
1) il Pretore di Genova ha sollevato - con riferimento all'art.
3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 162- bis
Cod. pen., quale introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non
prevede l'applicabilità dell'oblazione per i delitti puniti con la
sola pena della multa mentre la prevede per le contravvenzioni
sanzionate con l'ammenda e l'arresto (R.O. n.128/1983);
2) ed il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato - con
riferimento al medesimo parametro di costituzionalità - questione di
legittimità costituzionale dell'art.162 Cod. pen., nella parte in
cui non estende la possibilità dell'oblazione alle ipotesi di
contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o
congiuntamente con la pena pecuniaria (R.O. n. 81/1985);
Considerato che trattasi di questioni analoghe e pertanto possono
essere decise congiuntamente;
che rientra palesemente nella discrezionalità del legislatore,
in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai
delitti rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione
per oblazione;
che tale discrezionalità non solo non si palesa essere stata
esercitata in modo assolutamente irrazionale ma si rivela invece
essere stata usata in maniera pienamente razionale, tenuto conto,
appunto, del maggior disvalore dei delitti rispetto alle
contravvenzioni;
che, del pari, analoga discrezionalità vale per i reati puniti
con pena detentiva rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria,
poiché anche quest'ultima discrezionalità è stata esercitata in
modo pienamente razionale, tenuto conto del maggior disvalore dei
reati puniti con pena detentiva;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 162- bis Cod. pen., come introdotto
dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 162 Cod. pen.,
sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai
Pretori di Genova e di Bassano del Grappa con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte