Ordinanza n. 462/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41d.P.R. 289/1987
- art. 48legge 833/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F,
terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo
l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti
con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833", promosso con ordinanza emessa il 16
febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile
vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana,
iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma
dell'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833", reso esecutivo con d.P.R. 8
giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio
di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in
favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa
speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola
invece per quei pensionati (quali i pensionati INPS) che pur
beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al
costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la
stessa funzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della
questione;
Considerato che la questione sollevata è manifestamente
inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non
avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato
costituzionale di questa Corte (ordd. nn.782, 551 e 255 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del
d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'"Accordo
collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte