Ordinanza n. 462/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1578/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1997
dal pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Campiglio
Pierluigi, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Padova, nel corso di un procedimento
penale a carico di un avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli
avvocati e procuratori di Padova, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, nella
parte in cui la norma "non si applica agli iscritti all'albo di uno
degli ordini degli avvocati e dei procuratori del distretto cui
appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio";
che ad avviso del rimettente le ragioni che giustificano la
deroga alle ordinarie regole della competenza per territorio nei
procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - riconducibili
all'esigenza di "assicurare oggettivamente un giudizio il più
possibile scevro da inevitabili condizionamenti ambientali", nonché
di "valorizzare pubblicamente il requisito della terzietà del
giudice rispetto ai soggetti comunque coinvolti nelle cause che deve
decidere" - sussisterebbero anche nei confronti degli esercenti la
professione forense;
che "la condanna a vivere insieme che accomuna magistrati e
legali" comporterebbe, secondo il rimettente, le medesime conseguenze
negative, sotto il profilo "dei rapporti professionali
interpersonali" e della "immagine pubblica dell'amministrazione della
giustizia", che la disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. mira ad
evitare nei confronti dei magistrati, e giustificherebbe quindi
l'estensione della deroga dettata per i magistrati agli iscritti
all'albo degli avvocati e procuratori;
che l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione non
sarebbero pertinenti, in quanto istituti attinenti a situazioni
diverse e non idonei a fronteggiare le esigenze per le quali è
prevista la disciplina di cui all'art. 11 cod. proc. pen;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
le situazioni che il rimettente erroneamente ritiene analoghe sono in
realtà diverse, non sussistendo tra magistrati e avvocati quella
"condivisione di esperienze e di vita professionale" che caratterizza
i rapporti tra gli appartenenti all'ordine giudiziario;
Considerato che le ragioni della deroga alle regole ordinarie di
competenza predisposta dall'art. 11 cod. proc. pen. vanno ravvisate
nella necessità di assicurare la serenità e obiettività dei
giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice (v.
sentenze n. 109 del 1993 e n. 390 del 1991), anche con riferimento
all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi
sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e
dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici
giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello;
che tali ragioni non possono ritenersi sussistenti in relazione a
procedimenti riguardanti iscritti agli ordini degli avvocati del
distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il
giudizio, per la diversa natura dei rapporti fra magistrati e
soggetti che esercitano la professione legale;
che, infatti, l'abituale frequentazione fra magistrati ed
avvocati (non dissimile, del resto, da quella che si determina fra
magistrati e personale di cancelleria, ovvero altro operatore della
giustizia) non riveste i caratteri propri del rapporto di colleganza
fra appartenenti all'ordine giudiziario, rapporto ragionevolmente
individuato dal legislatore come situazione tipica potenzialmente
idonea a ledere il principio di imparzialità del giudice, anche
sotto il profilo della sua immagine di terzietà e di neutralità
presso l'opinione pubblica;
che, inoltre, l'art. 4, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
abilita gli iscritti all'albo ad esercitare la professione "davanti a
tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica",
senza alcun limite territoriale (limite che, invece, era stabilito
nei confronti dei procuratori legali prima della entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27), e non pone quindi alcun
ostacolo all'esercizio, anche abituale, delle funzioni difensive
fuori delle circoscrizioni territoriali, di natura meramente
amministrativa, cui fanno capo i vari albi degli avvocati;
che anche sotto questo profilo non vi è dunque alcuna analogia
fra le situazioni poste a raffronto, poiché l'iscrizione all'albo
degli avvocati non implica l'esercizio di funzioni professionali
nell'ambito di un determinato distretto giudiziario, diversamente da
quanto postula l'art. 11 cod. proc. pen. per i magistrati, la cui
attività è necessariamente riferibile a uffici ben individuati,
organizzati secondo regole di competenza territoriale;
che, d'altro canto, ove i rapporti tra il giudice e l'avvocato
parte del processo siano tali da pregiudicare in concreto
l'imparzialità del giudizio, soccorrono gli istituti della
astensione e ricusazione del giudice (v. sentenza n. 390 del 1991 e,
più in generale, sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte