Ordinanza n. 462/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 16/1993
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 1legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2
gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi,
sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio
1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa sui ricorsi
riuniti proposti da Grassi Lina ed altri contro l'Ufficio del
Registro di Pontedera, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visti l'atto di costituzione di Bernini Rigoletto ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Bernini
Rigoletto ed altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con
ordinanza del 15 febbraio 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53,
secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio
1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie) - convertito, con modificazioni, nella legge
24 marzo 1993, n. 75 - "nella parte in cui prevede che restino in
vigore, fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite
già determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990,
relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle
dirette";
che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso
del giudizio instaurato, con distinti ricorsi successivamente
riuniti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di
imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall'Ufficio del Registro
di Pontedera, "con i quali venivano ricalcolati in base alla legge 13
maggio 1988 n. 154, i valori di due immobili compravenduti nel corso
dell'anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a quelli dichiarati
in atto, e conseguentemente ricalcolate le maggiori imposte dovute ai
fini INVIM ed imposta di registro";
che delle parti del giudizio a quo - tutte destinatarie, a quel
che risulta, della notificazione dell'ordinanza di rimessione, ad
eccezione del resistente Ufficio del Registro di Pontedera - si sono
costituiti soltanto taluni ricorrenti, per sentir dichiarare
l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale - riservandosi "di svolgere opportune deduzioni con
successiva memoria" - ha chiesto che la sollevata questione di
costituzionalità "sia dichiarata inammissibile o sia comunque
rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza";
che, con memorie illustrative depositate in prossimità
dell'udienza, sia le parti private costituite, che la parte pubblica
intervenuta hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in
precedenza rassegnate.
Considerato che l'ordinanza con la quale viene sollevata questione
incidentale di legittimità costituzionale deve essere notificata,
quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle
parti in causa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve
essere trasmessa alla Corte con la prova delle comunicazioni
prescritte, nonché delle notificazioni (art. 1 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)
"destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei
soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di
difesa anche nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale"
(ordinanza n. 104 del 1999);
che l'ordinanza di rimessione trasmessa a questa Corte diverge,
nel contenuto, da quella che consta essere stata notificata ai
ricorrenti nel giudizio principale ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
che la rilevata divergenza investe, segnatamente, parte della
motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al "duplice
profilo" (punto "d" dell'ordinanza) del prospettato contrasto della
denunciata disposizione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione:
parte motiva compiutamente sviluppata soltanto nel testo
dell'ordinanza (punti "d-1" e "d-2") che risulta notificato alle
predette parti;
che, inoltre, risulta omesso nei confronti dell'Ufficio del
Registro di Pontedera, parte convenuta nel giudizio principale,
l'essenziale adempimento della notificazione di copia della predetta
ordinanza;
che, a cagione della evidenziata inottemperanza degli adempimenti
rimessi al giudice a quo la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile non potendosi procedere al relativo
giudizio (ordinanze n. 104 del 1999, n. 395 del 1997, n. 372 del
1995, n. 202 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n.
16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti
di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo
comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale
di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte