Ordinanza n. 463/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio
1983 dal Tribunale di Cagliari, iscritta al n. 570 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 556 Cod.
pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del
reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per
mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1° dicembre 1970,
n. 898) mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa
ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1982, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che
prevedevano poter essere reso esecutivo il provvedimento
ecclesiastico di dispensa del matrimonio rato e non consumato;
che, comunque, come già ritenuto nella menzionata sentenza, la
dispensa, agendo ex nunc e non ex tunc, non determina l'estinzione
del reato di bigamia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, Cod. pen., sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte