Ordinanza n. 463/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali
contenuti nell'ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli errori materiali contenuti nella ordinanza n. 395
del 31 ottobre 1991 siano corretti nel modo che segue:
1) a pag. 3, riga 21, sostituire le parole "n. 54 del 1991", con
le parole "n. 570 del 1989" e, a pagina 4, riga 1, sostituire la
parola «infondata» , con la parola «inammissibile» ;
2) a pagina 3, fra la riga 24 e la riga 25, inserire il seguente
periodo:
«che, successivamente si è dichiarata (sentenza n. 54 del
1991) l'inammissibilità di analoga questione (cfr. anche sentenza n.
368 del 1991)» .
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte