Ordinanza n. 463/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2000
dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento
civile vertente tra Zucchi Federico e la Medi Baldini s.r.l.,
iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di
un immobile urbano nei confronti del locatore per la ripetizione di
quanto versato in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone, il
giudice unico della sezione distaccata di Jesi del tribunale di
Ancona, con ordinanza del 15 gennaio 2000, ha sollevato - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella
parte in cui, nel caso di decadenza del locatore dall'azione di
risoluzione del contratto per il parziale mutamento di destinazione -
da parte del conduttore - dell'uso pattuito dell'immobile locato,
prevede l'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso
effettivo prevalente;
che il rimettente, premesso che il rapporto di locazione
dedotto in giudizio è disciplinato dalla normativa di cui alla legge
n. 392 del 1978 e che, nella specie, l'immobile, locato per uso
abitativo ("seconda casa"), era stato - invece - parzialmente
destinato, in misura non prevalente, all'uso di ufficio, rileva che
il locatore aveva tardivamente proposto la domanda riconvenzionale di
risoluzione del contratto per tale mutamento di destinazione,
incorrendo nella decadenza di cui all'art. 167 cod. proc. civ., oltre
che in quella del termine trimestrale (decorrente dalla conoscenza
del mutamento) di cui all'art. 80, primo comma, della legge 392 del
1978, così da rendere applicabile alla fattispecie il regime di
predeterminazione legale del canone corrispondente all'uso effettivo
prevalente dell'immobile, ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della
legge n. 392 del 1978;
che, secondo il giudice a quo la norma denunciata, non
consentendogli di escludere dalle somme da restituire al conduttore
la quota corrispondente all'uso non abitativo dell'immobile (che
sarebbe stato soggetto - per tale parte - ad un regime di canone
libero), vi'ola l'evocato parametro costituzionale: a) per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'art. 1455
cod. civ. e al primo comma dello stesso art. 80 della legge n. 392
del 1978, per i quali, ai fini della risoluzione del contratto
(allorché sia esercitabile tale azione), occorre aver riguardo
all'importanza dell'inadempimento e, dunque, nell'ipotesi di
mutamento parziale unilaterale della destinazione d'uso dell'immobile
locato, alla non scarsa importanza di tale mutamento, senza che sia
necessario considerare anche la prevalenza del nuovo uso; b) per
l'irragionevolezza di favorire ora il conduttore ora il locatore, a
seconda della contingente prevalenza ("anche per poco")
dell'instaurato nuovo uso, abitativo o non abitativo, dell'immobile
locato, rispetto al vecchio uso;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.
Considerato che il rimettente sostanzialmente lamenta che la
norma denunciata - nel caso di non tempestivo esercizio da parte del
locatore dell'azione di risoluzione di cui all'art. 80, primo comma,
della legge 392 del 1978 - sancisca il criterio dell'assorbimento nel
regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente
dell'immobile locato, rendendo così del tutto irrilevante
l'inadempimento (anche se di non scarsa importanza) del conduttore,
il quale abbia unilateralmente mutato in parte - ma in misura
minusvalentela pattuita destinazione d'uso dell'immobile locato;
che, tuttavia, è palesemente errato - data l'assoluta
disomogeneità dei termini di comparazione prospettati dal giudice a
quo - porre a confronto i criteri di rilevanza dell'inadempimento
stabiliti dal legislatore ai fini della risoluzione del contratto,
con i criteri di individuazione del regime giuridico unitario da
applicarsi nel caso di conservazione del contratto, allorché ne sia
esclusa per intervenuta decadenza dell'azione - la risoluzione
(esclusione, questa, che non è oggetto di censura da parte del
rimettente);
che, d'altronde, non è irragionevole il criterio
dell'assorbimento adottato dal legislatore al fine di configurare un
regime giuridico unitario per il contratto di locazione che si sia
conservato nonostante l'unilaterale instaurazione, contra pacta, da
parte del conduttore, di un uso effettivo promiscuo dell'immobile
locato;
che, in particolare, la totale irrilevanza - dopo il decorso
del termine di decadenza dall'azione di risoluzione contrattuale di
cui all'art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978 -
dell'inadempimento parziale del conduttore, il quale abbia utilizzato
l'immobile in modo diverso da quello pattuito, ma in misura
minusvalente, è giustificata dalla specialità del rapporto locativo
e dalle connesse peculiari esigenze (anche sociali) di certezza,
stabilità ed univocità della disciplina;
che il regime giuridico alternativo, ipotizzato dal
rimettente sulla base della generica combinazione delle
(confliggenti) discipline corrispondenti ai diversi usi effettivi
dell'immobile locato, costituirebbe semmai uno dei tanti modelli
normativi astrattamente possibili, che solo il legislatore potrebbe
nella sua discrezionalità adottare;
che, pertanto, la sollevata questione - sotto tutti i profili
- è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di
Jesi, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte