Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 146legge 89/1913

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo

comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del

notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il

6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 146

della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui

prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra

"ancorché vi siano stati atti di procedura": e ciò per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili

disparità di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di

violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, perciò, delle

violazioni più gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale

e della sua pregiudizialità, evita il più delle volte l'irrogazione

di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che è incaduto nelle

più lievi violazioni raramente può sfuggire alle conseguenze

sanzionatorie disciplinari;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si è costituito nel giudizio

innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata

infondata anche in relazione a quanto già da tempo le Sezioni Unite

civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito;

Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale

risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della

interpetrazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente

ha sollevato questione di incompatibilità dell'art. 146 della legge

rispetto all'art. 3 della Costituzione;

che, però, il profilo sollevato attiene manifestamente ad una

situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che - fra

l'altro - non può non avere carattere provvisorio, specie ove si

consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui,

perciò, non è consentito fondare un confronto di legittimità

costituzionale, come questa Corte ha più volte avvertito;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge

notarile), sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre

1982, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte