Ordinanza n. 464/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 146legge 89/1913
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo
comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il
6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 146
della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui
prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra
"ancorché vi siano stati atti di procedura": e ciò per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili
disparità di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di
violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, perciò, delle
violazioni più gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale
e della sua pregiudizialità, evita il più delle volte l'irrogazione
di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che è incaduto nelle
più lievi violazioni raramente può sfuggire alle conseguenze
sanzionatorie disciplinari;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si è costituito nel giudizio
innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata
infondata anche in relazione a quanto già da tempo le Sezioni Unite
civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito;
Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale
risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della
interpetrazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente
ha sollevato questione di incompatibilità dell'art. 146 della legge
rispetto all'art. 3 della Costituzione;
che, però, il profilo sollevato attiene manifestamente ad una
situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che - fra
l'altro - non può non avere carattere provvisorio, specie ove si
consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui,
perciò, non è consentito fondare un confronto di legittimità
costituzionale, come questa Corte ha più volte avvertito;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge
notarile), sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre
1982, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte