Ordinanza n. 464/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 1legge 154/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal G.I.P. presso
il Tribunale di Mondovì nei procedimenti penali riuniti a carico di
Araldo Pierluigi ed altro iscritta al n. 94 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che - in un procedimento penale nel quale gli imputati
erano chiamati a vario titolo a rispondere del reato di cui all'art.
3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso
di annotare, nell'apposito registro stampati, talune bolle di
accompagnamento, il G.I.P. del Tribunale di Mondovì ha sollevato,
con ordinanza del 14 dicembre 1994, questione di legittimità, in
riferimento all'art. 3 Costituzione, della norma contravvenzionale
suddetta, che appunto punisce con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire 2 milioni "chi stampa, fornisce, acquista o
detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento
dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle
prescritte annotazioni" nel registro di cui al D.M. 29 novembre 1978
attuativo del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;
che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata
sarebbe, infatti, priva di ragionevolezza in quanto "continua a
punire, forse per dimenticanza del legislatore, chi", con l'omessa
annotazione nel registro di carico e scarico degli stampati per la
compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci, "si rende
responsabile di un minus mentre non più punibile è ora" - a suo
avviso - "chi commette indubbiamente un maius" e cioè omette la
tenuta stessa di quel registro, per essere tale omissione non più
incriminabile per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della
legge 15 maggio 1991, n. 154 all'art. 1, sesto comma, della legge
1982 n. 516, in parte qua;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa;
Considerato che la disposizione denunciata - la quale,
contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice a quo, è stata
volutamente mantenuta in vigore dal legislatore del 1991 (che, dopo
averne inizialmente previsto l'abrogazione con l'art. 4 del d.l. n.
83, ha ritenuto poi "opportuno sopprimere la norma abrogativa" in
sede di conversione; v. Atti Camera, Comm. VI, 16 aprile 1991) -
esprime, tuttora quindi, una consapevole opzione, riconducibile alla
sfera della discrezionalità legislativa in tema di individuazione
delle condotte incriminabili;
che d'altra parte - anche seguendo la prospettazione
dell'ordinanza di rimessione quanto alla premessa dell'intervenuta
depenalizzazione della contravvenzione sub art. 1, sesto comma, legge
1982, n. 516 - non per questo ne consegue, ed anzi è all'evidenza da
escludere, alcun profilo di irragionevolezza della perdurante
incriminazione della condotta omissiva delle suddette annotazioni;
che, invero, l'ovvia considerazione, sul piano fattuale, che non
si possa procedere alle annotazioni sul registro se quel documento
previamente non si istituisca non comporta, di per sé, la necessità
- in assoluto - di ritenere la maggiore gravità di quest'ultima
omissione (non dovendonsi confondere l'antecedenza cronologica con la
continenza logica), ma solo fa emergere il carattere strumentale
della correlativa incriminazione rispetto ai doveri di annotazione
(degli stampati delle bolle di accompagnamento), la cui inosservanza
è appunto sanzionata dalla norma impugnata per agevolare il
controllo sulle merci viaggianti, a sua volta finalizzato allo "scopo
di assicurare l'applicazione dell'IVA" sui beni medesimi (art. 7
della legge 1976, n. 249);
che, pertanto il legislatore - in questa ed in ogni analoga
sequenza di condotte in rapporto di strumentalità rispetto ad un
comportamento finale adempitivo dell'interesse tutelato - come è
libero, nelle sue scelte di politica criminale, di anticipare la
sanzione al livello della condotta antecedente (configurando tipici
reati di pericolo) così resta del pari libero di posticipare (ab
initio o in prosieguo) la linea di difesa incriminando solo il
comportamento successivo nel quale individui - in quel momento - la
manifestazione di un disvalore penalmente rilevante;
che, conclusivamente, nella specie si appalesa non irragionevole
(inserendosi coerentemente nel quadro delle finalità di
"semplificazione delle violazioni formali" perseguite dalla legge del
1991) la scelta del legislatore di concentrare l'intervento penale
sulla omessa annotazione, relegando nel limbo del penalmente
irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo
anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati;
che la questione sollevata è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982,
n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal G.I.P. del Tribunale di Mondovì,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte