Ordinanza n. 465/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 400/1984
- art. 3legge 397/1984
- art. 1legge 397/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e
sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della
legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e
facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore),
promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di
Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima
serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 uglio
1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui
attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e
cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del
1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state
dichiarate non fondate;
che ciò nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini
già respinti, perché la Corte rivaluti "quanto la coscienza sociale
va sempre più avvertendo circa l'inderogabilità di una rigorosa
tutela della terzietà giudice-pretore";
che pertanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma
ribaditi gli auspici già rivolti da questa Corte al legislatore;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27
luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore
di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte