Ordinanza n. 465/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 477/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo
comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
12 febbraio 1990 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma,
sul ricorso proposto da Ferraro Rosalia contro il Provveditorato agli
Studi di Parma, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con
ordinanza del 12 febbraio 1990, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973,
n. 477, nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età, al fine di conseguire il
trattamento minimo di pensione, al personale della scuola in servizio
al 1° ottobre 1974;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola
il principio di eguaglianza, in quanto l'aver posto la data del 1°
ottobre 1974 come termine di discriminazione ai fini del godimento di
detto beneficio non trova giustificazione in sostanziali esigenze
dell'ordinamento scolastico o dello stato giuridico degli insegnanti
e del personale non docente della scuola, anche perché la norma
stessa si ispira al principio costituzionale di prevedere ed
assicurare al lavoratore invalido o anziano mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
"nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1°
ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia
raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento
di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di
età)";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
dal TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza in
epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del
1990, "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il
1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia
raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento
di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di
età)".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte