Ordinanza n. 465/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 46legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con
ordinanze emesse il 16 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano sul ricorso proposto da Spreafico Laura contro
l'Ufficio delle imposte dirette di Milano, iscritta al n. 287 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 19 maggio
1997 dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso
proposto da Ronco Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di
Cossato, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da un
contribuente avverso un avviso di accertamento notificatogli dal
competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette,
successivamente annullato in pendenza di giudizio, la commissione
tributaria provinciale di Biella, con ordinanza emessa il 19 maggio
1997 (pervenuta alla Corte il 17 maggio 2000: r.o. n. 320 del 2000),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
là dove "non riconosce alla parte vincente il diritto alla rifusione
delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere
conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte
dell'Ufficio";
che, secondo la commissione rimettente, la denunciata norma
si pone in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa
vigente del processo civile e di quello amministrativo; b) con gli
artt. 24 e 113 Cost., perché il mancato rimborso delle spese
impedisce una effettiva e piena tutela del diritto azionato e può
costringere il contribuente a non instaurare il giudizio per vedere
riconosciuto il suo diritto;
che, nel corso di analogo procedimento, la commissione
tributaria provinciale di Milano, con ordinanza emessa il 16 febbraio
2000 (r.o. n. 287 del 2000), ha sollevato questione di legittimità
dello stesso art. 46, comma 3, "nella parte in cui prevede che, in
caso di cessazione della materia del contendere, le spese del
giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della
parte che le ha anticipate";
che la norma viene denunciata per violazione del principio di
uguaglianza, data la disparità di trattamento con l'omologo caso
disciplinato dall'art. 44, nel quale è prevista l'opposta regola per
cui il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese
alle altre parti;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 287 del 2000, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
manifesta infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono
essere riuniti e congiuntamente decisi;
che (successivamente alla proposizione da parte della
commissione tributaria di Biella dell'odierno incidente di
costituzionalità) questa Corte, chiamata al vaglio di identiche
questioni, ne ha dichiarato l'infondatezza con sentenza n. 53 del
1998;
che nella motivazione di tale decisione - oltre che delle
ordinanze n. 368 del 1998, n. 77 e n. 265 del 1999, pronunciate su
analoghe questioni - la Corte ha già dato esaurienti risposte alle
argomentazioni, svolte anche dalla menzionata commissione rimettente,
a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza e
di razionalità, così come del diritto di difesa del contribuente;
che, in particolare, questa Corte ha ivi osservato come, in
materia, il legislatore - nell'opera, affidata alla sua
discrezionalità, di conformazione degli istituti del giudizio
tributario a quello civile - non abbia in alcun modo travalicato il
limite della razionalità;
che, infatti, da un lato, la non simmetrica costruzione delle
singole norme in specifici sistemi processuali in sé compiuti e
riguardanti materie non omogenee è inidonea a produrre lesioni al
principio di uguaglianza, non potendo un modello processuale essere
assunto a parametro per un rito; e, dall'altro lato, costituisce
principio insuperabile esclusivamente quello che la parte vittoriosa
non venga gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite, mentre
la concreta esplicazione del diritto di azione e di difesa della
parte prescinde dalla possibilità di conseguirne all'esito della
lite la (eventuale) ripetizione;
che, relativamente a quanto ulteriormente prospettato dalla
commissione tributaria di Milano, in riferimento all'asserita
violazione del principio di uguaglianza, basta solo ribadire quanto
già sostenuto nelle richiamate ordinanze (tutte ignorate dalla
rimettente) circa la disomogeneità - in ordine ai presupposti,
nonché agli effetti processuali e sostanziali - fra l'ipotesi di
rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del
contendere; donde la palese inconfigurabilità della paventata
disparità di trattamento emergente dalla comparazione tra gli
artt. 44 e 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - dalla
Commissione tributaria provinciale di Biella, e - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - dalla commissione tributaria
provinciale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte