Ordinanza n. 466/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7
dicembre 1990, n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le
indagini preliminari nel regime transitorio) promossi con n. 7
ordinanze emesse il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Avellino, iscritte rispettivamente
ai nn. 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1991
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di
emissione di decreto penale di condanna, relativamente a sette
distinti procedimenti penali, il giudice per le indagini preliminari
presso la pretura di Avellino, con altrettante ordinanze di identico
contenuto emesse il 14 febbraio 1991, ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76
della Costituzione, dell'art. 258, quarto comma, del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369
(Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel
regime transitorio);
che, ravvisata la rilevanza delle questioni ai fini della
decisione sull'ammissibilità delle richieste del pubblico ministero,
in relazione alle date in cui esse sono pervenute, il giudice
rimettente sospetta di incostituzionalità la disposizione impugnata,
nella norma che dispone la proroga di diritto per dodici mesi dei
termini delle indagini preliminari, cui è collegata una eguale
proroga dei termini per l'esercizio dell'azione penale mediante
richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per i
procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici
della procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del
codice fino al 31 maggio 1990;
che, ad avviso del giudice a quo, il contrasto si porrebbe
innanzitutto con l'art. 76 della Costituzione, atteso che, mentre la
legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 prevede (direttiva n. 48) il
"potere-dovere del giudice" di concedere, a richiesta del pubblico
ministero e "sentite anche le altre parti", proroghe del termine per
la conclusione delle indagini non superiori ciascuna a sei mesi, la
norma impugnata dispone, da un canto, una proroga di diritto (e non
invece concessa dal giudice sentite le altre parti, con connessa
violazione, sotto questo profilo, anche dell'art. 24 della
Costituzione) e, dall'altro, una più lunga proroga di dodici mesi
anziché di sei;
che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, per
irrazionalità di discipline difformi, quanto ai termini,
rispettivamente per i procedimenti relativi a notizie di reato
pervenute entro il 31 maggio 1990, per i quali i termini delle
indagini preliminari verrebbero a scadere il 1° marzo 1992 (calcolata
anche, per due volte, la sospensione dei termini nel periodo feriale)
e per i procedimenti, relativamente ai quali il nome della persona
cui il reato è attribuito sia stato iscritto nell'apposito registro
il 1° giugno 1990, per i quali gli stessi termini (computato il
periodo feriale) verrebbero a scadere il 16 gennaio 1991;
che, sotto un ulteriore profilo, la stessa norma impugnata
violerebbe l'art. 76 della Costituzione, poiché, nella legge-delega
(direttiva 48) è previsto l'obbligo per il pubblico ministero di
concludere comunque le indagini entro 18 mesi dall'iscrizione del
nome dell'indagato nel registro e tale obbligo sarebbe vanificato
dalla norma denunciata;
che irrazionale ed esorbitante dai limiti della delega, con
conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e 76 della
Costituzione, sarebbe poi la previsione, sempre contenuta nella
disposizione impugnata, che per la proroga di diritto si faccia
riferimento alla data nella quale le notizie di reato sono
"pervenute" agli uffici della procura della Repubblica, mentre la
legge-delega considera sempre la data di "iscrizione" del nome
dell'indagato nel registro;
che, infine, nelle ordinanze di rimessione si contesta che la
disposizione impugnata abbia la natura di "norma transitoria", in
quanto essa, nonostante la rubrica dell'articolo in cui è collocata
("procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice"),
concerne i procedimenti sorti nel periodo dal 24 ottobre 1989 al 31
maggio 1990, e cioè nella vigenza del nuovo codice;
che non si sono costituite le parti, mentre è intervenuto in
tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
la inammissibilità della questione per assoluto difetto di
rilevanza, sostenendo che il giudice rimettente era stato investito
dal p.m. di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna
e non di una richiesta di proroga delle indagini, e che, nella
disciplina transitoria posta dalla norma impugnata, la speciale
previsione del termine entro il quale è consentito al p.m. di
esercitare l'azione mediante richiesta di emissione del decreto
penale (v. ultimo periodo del comma) è tenuta ben distinta dalla
previsione relativa alla proroga legale dei termini per le indagini;
che, di conseguenza, nel caso sottoposto alla cognizione del
giudice del rinvio non verrebbero in evidenza aspetti riguardanti
l'"ultrattività" di indagini rispetto alla disciplina ordinaria del
codice (art. 553 c.p.p.), dovendosi fare applicazione della normativa
transitoria che consente, entro un certo tempo dalla data di entrata
in vigore del codice, la presentazione della richiesta di decreto
penale anche oltre l'ordinario termine, di sei mesi, previsto
dall'art. 459, primo comma, c.p.p;
che, quanto al merito, l'interveniente contesta la fondatezza di
tutte le censure, ritenendo la deroga alla disciplina ordinaria sui
termini legittimata dalla natura transitoria della norma, la cui
estensione temporale è manifestazione del potere discrezionale del
legislatore.
Considerato che i giudizi indicati in epigrafe concernono tutti
le medesime questioni e possono perciò essere riuniti per essere
decisi con unica pronuncia;
che, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di
inammissibilità, sollevata in tutti i giudizi dall'Avvocatura
generale dello Stato, nell'assunto dell'irrilevanza delle questioni
aventi per oggetto la norma di diritto transitorio che concerne la
proroga del termine per le indagini preliminari, mentre nei giudizi a
quibus verrebbero in evidenza profili attinenti alla proroga del
termine per la richiesta del decreto penale di condanna;
che, in proposito, devesi osservare che nella disposizione
impugnata, riguardante le notizie di reati pervenute
nell'immediatezza dalla entrata in vigore del codice, la norma che
concerne la proroga del termine per la conclusione delle indagini
preliminari e quella che concerne la proroga del termine per la
richiesta del decreto penale sono fra loro collegate, in quanto il
secondo termine è prolungato in misura pari al prolungamento del
primo, per cui rettamente le ordinanze di rimessione hanno investito
la disposizione nel suo complesso;
che, nel merito, le questioni, sollevate in riferimento agli artt.
76, 3 e 24 della Costituzione, sono manifestamente infondate perché,
per quel che riguarda l'art. 76, il richiamo alla direttiva n. 48
della legge di delega - che prevede il potere dovere del giudice di
concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe
del termine per la conclusione delle indagini preliminari non
superiori a sei mesi, nonché l'obbligo per il p.m. di concludere
comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della notitia
criminis - è, nella specie, inconferente, in quanto detta direttiva
riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non
pone ostacoli alla possibilità di prevedere, nella disciplina
transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se ciò
risponda alle esigenze proprie del passaggio dalla precedente alla
nuova disciplina processuale, esigenze, il cui apprezzamento rientra
- con l'unico limite della ragionevolezza che in questo caso non
appare superato, trattandosi di una deroga di breve durata - nella
sfera di discrezionalità del legislatore;
che, di conseguenza, per quel che riguarda il riferimento all'art.
3 della Costituzione, non può ritenersi irrazionale che, da un lato
- diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria in cui
la possibilità di proroghe del termine in parola è prevista ope
iudicis - le norme impugnate dispongano, relativamente alle notizie
di reato pervenute entro il 31 maggio 1990, la proroga di diritto del
termine per la conclusione delle indagini preliminari e per la
richiesta del decreto penale di condanna, e che, dall'altro, per
effetto di tale proroga, i termini stessi, concernenti i procedimenti
relativi a notizie di reato pervenute negli ultimi giorni del periodo
transitorio, vengano a spirare dopo la scadenza di quelli relativi ai
procedimenti sorti sulla base di notizie di reato pervenute
successivamente (e ciò anche nell'ipotesi che questi ultimi termini
siano ope iudicis prorogati al massimo consentito);
che, difatti, una eventualità del genere, è giustificata dalle
peculiarità proprie del regime transitorio, dettato dall'esigenza di
graduare la fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
processuale, mediante deroghe al regime ordinario legate a
contingenze destinate ad esaurirsi nel tempo, per cui non può
ritenersi irragionevole che tali deroghe possano dar luogo a
sfasature temporali connesse alla transitorietà del fenomeno;
che, per quel che riguarda l'art. 24, indicato dal giudice a quo
in relazione all'art. 3 della Costituzione, non può ritenersi
violato, come si asserisce, il diritto della difesa per il fatto che
- diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria
relativamente alle proroghe concedibili ope iudicis - il
prolungamento disposto ope legis dalla disciplina transitoria non
consenta invece la previa audizione delle parti;
che, al riguardo, è sufficiente osservare che quest'ultima
proroga opera di diritto per tutti i processi instaurati in uno
stesso limitato periodo, mentre l'altra, in tanto esige il rispetto
della regola del contraddittorio, in quanto è disposta su richiesta
del pubblico ministero per le esigenze proprie di un determinato
processo ed in virtù di un provvedimento del giudice;
che manifestamente infondata è anche la questione sollevata,
per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nell'assunto
che la proroga di diritto prevista dalla norma impugnata si riferisce
alla data nella quale la notizia di reato è pervenuta agli uffici
della procura della Repubblica, mentre la legge delega si riferirebbe
sempre alla data di registrazione del nome dell'indagato, per cui
"ove tale iscrizione non sia avvenuta ( ..) non vi è motivo di
prorogare un termine del quale non è ancora iniziata la decorrenza";
che, in proposito, (a voler condividere l'interpretazione da
cui, in difformità da quella espressa nella relazione governativa
allo schema di decreto legislativo n. 369 del 1990, muove il giudice
a quo, secondo cui il momento di decorrenza del termine fissato dalla
disciplina transitoria sarebbe diverso da quello della disciplina
ordinaria) valgono le medesime considerazioni già svolte in
precedenza circa la non pertinenza del richiamo, relativamente alla
disciplina transitoria, dei principi e dei criteri dettati dalla
legge di delega per la disciplina ordinaria, rispondendo la prima,
come si è detto, ad esigenze connesse alla transitorietà del
fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di
decorrenza del termine, fatto coincidere con quello in cui la notizia
di reato sia pervenuta agli uffici anziché con quello - previsto nel
regime ordinario - in cui sia avvenuta la registrazione del nome
dell'indagato, non essendovi alcun motivo che induca a ritenere in
sé irragionevole la scelta del legislatore di far decorrere il
termine da quel momento;
che, di conseguenza, una volta ritenuta non irragionevole questa
scelta, perde significato il rilievo, formulato dal giudice a quo,
secondo cui non vi sarebbe motivo di prorogare un termine non ancora
iniziato a decorrere;
che, infine, manifestamente infondata è la questione sollevata
nell'assunto che la norma denunciata, "nonostante la collocazione e
la titolazione del decreto legislativo 369/90", sarebbe tutt'altro
che transitoria, riguardando "provvedimenti sorti sotto il vigore del
nuovo codice";
che, in proposito, non appare censurabile che, allo scopo di
assicurare una opportuna gradualità nella fase del passaggio dalla
precedente alla nuova disciplina processuale, siano state previste
alcune deroghe temporanee - non contrastanti con le linee di fondo
della disciplina ordinaria e con il diritto di difesa
costituzionalmente garantito - anche per procedimenti sorti nel
periodo iniziale della entrata in vigore del nuovo rito, coinvolti,
come quelli sorti in precedenza, nella eccezionale situazione di
difficoltà organizzative degli uffici giudiziari, inevitabilmente
connesse alla fase di avvio del nuovo codice; deroghe, in sé
giustificate dalla transitorietà del fenomeno e, purché aventi
breve durata, censurabili solo qualora risultassero in contrasto con
precisi parametri costituzionali, il che per le ragioni svolte in
precedenza non è dato di ravvisare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo
28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), come sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore
prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime
transitorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte