Ordinanza n. 466/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/11/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre 1999, quindi il
27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000 con quattro
ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10 gennaio 2000
con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il
10 febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette
ordinanze dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121, dal 213 al 253, dal
417 al 421, 449 e dal 502 al 508 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 21, 30 e
31, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Russo Aldo, di De Grazia
Antonio e di Angelillo Giustina, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Giovanni Cocco per Russo Aldo, Umberto Ghezzi
per De Grazia Antonio e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia - investito di ricorsi per l'annullamento di provvedimenti
di non ammissione alle prove orali per l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato - con cinquantanove ordinanze di identico
contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
che ad avviso del rimettente l'enunciazione dei motivi del
giudizio, ancorché sintetica, è indispensabile affinché il
candidato possa effettuare un riscontro fra il contenuto della prova
e la valutazione sfavorevole, potendosi comprendere il "perché" del
voto soltanto quando esso è accompagnato da un giudizio o trova
illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni o, ancora,
quando può essere compiuto il raffronto con criteri predeterminati;
che secondo il diritto vivente, quale risulta dalle decisioni
del Consiglio di Stato, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 esime la
commissione dall'obbligo di motivare i giudizi d'esame; ma il vincolo
costituito dal diritto vivente - prosegue il Tribunale amministrativo
regionale - non implica che su di esso non possano essere avanzati
dubbi di legittimità costituzionale, come chiarito dalla sentenza di
questa Corte n. 350 del 1997;
che il tribunale amministrativo dubita pertanto della
conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo,
sostenendo che non sarebbe ragionevole (art. 3) escludere l'obbligo
di motivazione per i giudizi d'esame;
che la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113) si ridurrebbe
al mero riscontro di profili estrinseci e formali, come quelli
inerenti alle garanzie relative alla collegialità dell'organo
giudicante e alla sua composizione; e che, comunque, il principio di
buon andamento e di imparzialità (art. 97) richiede la piena
trasparenza dell'azione amministrativa;
che il giudice a quo chiede "in subordine", ove si ritenga
conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge
n. 241, quale risulta dal diritto vivente, che sia dichiarata
l'illegittimità di esso, in rapporto ai parametri costituzionali
indicati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel
senso della inammissibilità e comunque della infondatezza;
che si sono costituite innanzi a questa Corte tre parti
private, aderendo ai dubbi di legittimità costituzionale avanzati
dal tribunale amministrativo;
che è pervenuto, altresì, atto tardivo di costituzione di
altro ricorrente innanzi al tribunale amministrativo.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce
dell'interpretazione di detta disposizione fornita dal Consiglio di
Stato in pronunce che il rimettente reputa "diritto vivente":
pronunce che hanno escluso l'obbligo di esplicita motivazione per i
giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione
professionale;
che il Tribunale amministrativo regionale chiede una
pronuncia sulla conformità a Costituzione di tale indirizzo
interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali sopra
indicati;
che "in subordine" si chiede la declaratoria di
illegittimità dell'art. 3, citato;
che i giudizi, aventi a oggetto identica norma, vanno riuniti
e decisi con unica pronuncia;
che la questione è palesemente inammissibile, perché essa
non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità
costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di
ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata
interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di
merito (v., tra le varie, le ordinanze nn. 70 del 1998 e 436 del
1996), tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non
stabilizzati, sì che non è congruente il richiamo alla sentenza di
questa Corte n. 350 del 1997.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in
relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte