Ordinanza n. 467/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 582Codice penale
- art. 260Codice penale
- art. 91legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso,
del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8
maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza
in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge
24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a
seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582,
secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di
trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come
disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le
lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di
durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili
a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260
C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte