Ordinanza n. 467/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 28 febbraio 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Genova, nel procedimento penale a carico di Maniscalco Luigi,
iscritta al n.147 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore
presso il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura
penale, assumendo che tale disposizione - nella parte in cui prevede
che il segreto di polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria ed esclude qualsiasi forma di
verifica delle esigenze complessive della giustizia da parte di altro
organo superiore investito di responsabilità a livello governativo -
viola gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, - che, secondo il
giudice a quo, ciò si verifica in quanto la disposizione impugnata
consente il sacrificio delle esigenze giudiziarie senza che la
necessità di tale sacrificio sia sottoposta all'esame, come accade
per il segreto di Stato, di un'autorità che abbia responsabilità a
livello governativo, e irrazionalmente affida il giudizio di
bilanciamento tra esigenze dell'autorità giudiziaria e esigenze di
polizia al singolo funzionario, privo di ogni qualificazione dal
punto di vista costituzionale;
Considerato che il giudice a quo nella sostanza chiede alla Corte
una decisione additiva in materia processuale, con la quale
occorrerebbe ricostruire una disciplina articolata;
che ciò è palesemente riservato al potere discrezionale del
legislatore, anche perché - come lo stesso rimettente dimostra,
prospettando soluzioni alternative (l'"autorità governativa" cui
demandare il potere di valutazione definitiva potrebbe essere il
Ministro di Grazia e Giustizia, ma potrebbe essere anche il Prefetto)
- le scelte di fondo per tale disciplina non sono costituzionalmente
obbligate;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109
della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze
147 del 1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte