Ordinanza n. 467/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo
1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Piovan Alessandro, iscritta al n. 302 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con
ordinanza emessa il 7 marzo 1995, questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma,
della Costituzione - dell'art. 147 del codice penale militare di
pace, nella parte in cui rimette alla scelta del comandante di corpo
se esercitare l'azione disciplinare ovvero proporre richiesta di
procedimento penale;
che a causa di quest'ultimo istituto, previsto dall'art. 260
dello stesso codice, a parere del remittente si configurerebbe nel
reato di allontanamento illecito una norma incriminatrice dove la
sanzione conseguirebbe da un'opzione non già del legislatore bensì
di una diversa autorità, con violazione del principio di legalità;
che la soggezione al potere del comandante di corpo appare al
Tribunale remittente anche lesiva della garanzia dei diritti della
persona, assicurata dall'art. 2 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso nel senso della manifesta infondatezza sulla base di
precedenti decisioni di questa Corte;
Considerato che il medesimo Tribunale remittente ha già sollevato
più volte identica questione di legittimità costituzionale,
peraltro rendendo esplicito quel collegamento tra la norma impugnata
e l'art. 260 cod. pen. mil. pace oggi non più formalmente censurato;
che con ordinanza n. 496 del 1991 questa Corte ha ribadito il
carattere meramente processuale della richiesta del comandante di
corpo, già rilevato in altre occasioni (sentenza n. 114 del 1982 ed
ordinanza n. 397 del 1987), e la sua compatibilità con i principi
costituzionali (sentenza n. 42 del 1975);
che successivamente la Corte non ha affatto "mutato indirizzo"
circa la qualificazione dell'istituto quale condizione di
procedibilità (come invece afferma il remittente), ma ha
semplicemente posto in evidenza che tale meccanismo assicura
un'ulteriore garanzia di congruità del sistema delle sanzioni
rispetto alla specifica gravità del fatto (v. ordinanza n. 448 del
1992); ed ha poi sottolineato che, attraverso l'uso accorto
dell'istituto stesso, si può raggiungere il risultato pratico di
evitare che vengano in concreto punite condotte astrattamente
previste dalla legge come reato;
che, inoltre, è stato posto più volte in risalto il dovere di
accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e
distacco, per cui l'uso del potere di richiesta "se oculatamente
esercitato" si palesa come strumento idoneo ad adeguare al caso
concreto la risposta dell'ordinamento militare, il quale conserva
anche in ciò una sua peculiarità (cfr. sentenza n. 436 del 1995 e
n. 449 del 1991, nonché ordinanza n. 82 del 1994);
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte