Ordinanza n. 467/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 180/1981
- art. 7-bisr.d. 12/1941
- art. 97r.d. 12/1941
citata
- art. 33legge 180/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del
codice di procedura penale in relazione all'art. 1, secondo comma,
della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e al regio
decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare),
promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (n. 5 ordinanze)
dal tribunale militare di Verona e il 13 gennaio 2000 (n. 10
ordinanze) dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale
militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. da 13 a 17, da
264 a 272 e 310 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 22 e 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il tribunale militare di Verona, con cinque
ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (reg. ord. nn. da 13 a 17 del
2000), ed il giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare
di Padova, con dieci ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 (reg. ord.
nn. da 264 a 272 e 310 del 2000), nel corso di procedimenti penali
nei quali erano stati adottati, secondo quanto riferiscono le
ordinanze di rimessione, provvedimenti di supplenza senza seguire
criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione, hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,
comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1, secondo comma,
della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati
dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre
1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare);
che, ad avviso dei giudici rimettenti, queste disposizioni
consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza del tutto
discrezionali e privi di motivazione, senza che si determini la
nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le
condizioni di capacità del giudice; esse sarebbero in contrasto con
il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25,
primo comma, Cost.), diretto a garantire che anche la composizione
degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di
arbitrio, e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per
l'ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle
supplenze e delle applicazioni per la magistratura militare rispetto
alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria;
che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata, in quanto il problema della disciplina delle
supplenze di magistrati nell'ordinamento giudiziario militare sarebbe
da risolvere in via interpretativa, estendendo ai magistrati militari
le stesse norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei
magistrati ordinari.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale -
sollevata con ordinanze di identico contenuto ed i cui giudizi
possono, pertanto, essere riuniti - investe la disciplina delle
supplenze di magistrati nei tribunali militari, giacché
l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso dei giudici
rimettenti, al presidente della corte militare d'appello di adottare
provvedimenti di sostituzione di magistrati, in caso di loro mancanza
o impedimento, per la composizione di collegi giudicanti con
magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire criteri
precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza una
motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i criteri
seguiti per la sostituzione;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, identica
questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 392 del 2000),
non potendo esserne condivisa la premessa interpretativa;
che, infatti, si deve ritenere - come del resto ha già affermato
il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla
equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli
ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - che
nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le
norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che
disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o
impediti: anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze
possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e
con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la
rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed
ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura
militare;
che, pertanto, non prospettando le ordinanze di rimessione
profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa
Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33, secondo comma, del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della
legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario
militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge
4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022
(Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale militare
di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale
militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte