Ordinanza n. 468/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 17/1981
usata come parametro
citata
- art. 1-quaterlegge 690/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e),
della legge 12 febbraio 1981, n. 17 ("Finanziamento per l'esecuzione
di un programma integrativo di interventi di riclassamento,
potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli
impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e
potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria
dello Stato"), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1981 dal
Pretore di Messina, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 262/1982);
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Messina ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12
febbraio 1981, n. 17, nella parte in cui, pur dopo avere
implicitamente riconosciuto che gli impianti delle ferrovie dello
Stato non sono assimilabili agli insediamenti civili ai sensi
dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sottrae i
relativi scarichi alla disciplina dettata per tutti gli altri reflui
da insediamenti produttivi, prevedendo un più ampio termine di
adeguamento (un triennio dall'entrata in vigore della legge);
Considerato che dallo stesso art. 1 impugnato, il quale
preannuncia la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un
piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale,
emergono la complessità delle opere da compiere e l'entità dei
finanziamenti necessari per l'ammodernamento delle ferrovie dello
Stato e per il loro adeguamento a molteplici esigenze, tra cui
l'osservanza della disciplina contro l'inquinamento;
che in un contesto di così evidente complessità e specificità
non può ritenersi irrazionale la previsione di un termine più ampio
di quello stabilito in via generale, di guisa che la proposta
questione risulta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12 febbraio 1981,
n. 17 (Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di
interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle
linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del
programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale
rotabile della rete ferroviaria dello Stato), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte